Da lunedì 15 giugno “è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia”. E’ quanto si legge nella bozza del Dpcm per la fase 3.
Fase 3, da lunedì ancora meno restrizioni
“Restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi – prosegue il testo -. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonchè un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”.
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto “sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.
Salta il via libera per il 15 giugno degli sport di contatto. E’ quanto hanno riferito diversi ministri che hanno partecipato oggi al cdm dove ci sarebbe stata una accesa discussione su questo tema. Di conseguenza sarà
modificata la bozza del dpcm che conteneva questa norma.
Nella prima bozza diffusa si diceva che “a decorrere dal 15 giugno è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato, d’intesa con il ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili”.