Il dovere tributario è un valore costituzionale e si configura come dovere inderogabile di solidarietà in quanto preordinato a finanziare il sistema dei diritti costituzionali, i quali, per diventare effettivi, richiedono ingenti quantità di risorse. Disattenderlo significa quindi pregiudicare proprio il dovere di solidarietà e la tutela dei diritti costituzionali.
Peraltro, i valori di altissima civiltà giuridica sottesi al dovere tributario si mantengono evidenti fintantoché il sistema rimanga saldamente ancorato al complesso dei princìpi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra i quali il rispetto della capacità contributiva. Anche alla luce di questi principi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le censure all’articolo 2, secondo comma, del decreto legge n. 133 del 2013 che ha abolito la seconda rata dell’Imu e introdotto, per il 2013, l’addizionale Ires solo a carico di imprese finanziarie, creditizie e assicurative.
La Consulta ha escluso, in particolare, che con questo prelievo fiscale, straordinario e temporaneo, il legislatore sia sconfinato nell’arbitrarietà dell’imposizione. Il nuovo tributo, infatti, si inseriva in un contesto di interventi che, già per l’anno d’imposta 2013, hanno prodotto nel sistema tributario significativi effetti compensativi per gli stessi soggetti passivi. La Corte ha pertanto sottolineato che, nella comparazione con il mercato industriale, il legislatore ha desunto, solo per il 2013, dall’appartenenza al mercato finanziario uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva. (ITALPRESS)