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La Corte Ue dice “no” ai rimpatri dei rifugiati nei Paesi d’origine

La Corte Europea dice “no” ai rimpatri dei rifugiati nei Paesi d’origine. In base al diritto europeo, un rifugiato in fuga da un Paese in cui rischia la tortura o altri trattamenti inumani vietati dalla Convenzione di Ginevra non può essere rimpatriato o respinto nel sopracitato Paese anche se lo status di rifugiato gli viene negato o revocato dallo Stato ospitante per validi motivi di sicurezza. E’ quanto ha chiarito la Corte di giustizia Ue in una sentenza pubblicata oggi.

La Corte Ue dice “no” ai rimpatri dei rifugiati nei Paesi d’origine

Belgio e Repubblica Ceca hanno chiamato i giudici della Corte Ue a pronunciarsi sulla conformità delle disposizioni della direttiva Ue sui rifugiati con quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra. L’azione è la conseguenza dei ricorsi presentati da un ivoriano, un congolose e un ceceno a cui è stato revocato o rifiutato lo status di rifugiato per gravi motivi. Una fattispecie prevista dalla stessa Convenzione di Ginevra.

In base alle norme vigenti, secondo la sentenza odierna della Corte, “fintanto che il cittadino di un Paese extra-Ue o un apolide abbia fondato timore di essere perseguitato nel suo Paese d’origine o di residenza, questa persona deve essere qualificata come rifugiato indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato sia stato formalmente riconosciuto”.

Fatta questa premessa, la Corte ha stabilito che la direttiva europea va “interpretata e applicata nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue” che “escludono la possibilità di un respingimento” verso Paesi a rischio.

La stessa Carte, hanno ricordato i giudici comunitari, “vieta infatti in termini categorici la tortura nonchè pene e trattamenti inumani e degradanti a prescindere dal comportamento dell’interessato e l’allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio che una persona sia sottoposta a trattamenti di tale genere”.

Secondo i chiarimenti giunti dagli addetti ai lavori, la sentenza della Corte ha stabilito che il diritto Ue dà ai rifugiati una protezione maggiore di quella riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra. Stabilisce inoltre che, anche nel caso di rifiuto o ritiro dello status di rifugiato per gravi e validi motivi, questo non può essere rimandato nel Paese d’origine. E’ compito poi della magistratura nazionale stabilire se la persona interessata è da considerarsi o meno un clandestino con tutte le implicazioni connesse a questo status.

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