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Animali in casa, le regole da osservare in condominio

Spesso gli animali in condominio non vengono visti di buon occhio e non è difficile leggere negli annunci il divieto di tenerne un cane o un gatto in appartamento. Queste situazioni potevano verificarsi fino a qualche tempo fa ma adesso non sarà più così.

Secondo infatti la legge 220/2012, all’articolo 1138 c.c. (Regolamento di condominio): “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Ciò vuol dire che non sarà più possibile vietare a un condomino di tenere nella propria abitazione un animale.

Obblighi e doveri per detenere un animale in casa

Bisogna però ricordare che, per garantire una convivenza civile e la serenità del buon vicinato, è necessario osservare alcuni obblighi e non poi così scontati doveri per evitare di arrecare danno o fastidi agli altri condomini. Per esempio nell’ordinanza del Ministero della Salute in vigore dal 23 marzo 2009, compaiono una serie di indicazioni che possono evitare non poche beghe condominiali. 

Ricordate quindi di:

  • mantenere pulita l’area di passeggio
  • applicare la museruola, rigida o morbida, in caso di rischio per l’incolumità di persone o altri animali
  • utilizzare il guinzaglio ogni spazio comune 

Considerate poi che:

  • gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza museruola e guinzaglio. Il proprietario sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente in caso di danni o lesioni a persone;
  • il proprietario sarà ritenuto responsabile anche qualora l’animale emetta rumori molesti intollerabili o odori sgradevoli (articolo 844 cod. civ.). e il condominio può richiedere l’allentamento dell’animale dall’abitazione (art. 700 cod. proc. civ.). Infatti, nonostante sia stato riconosciuto il diritto dei cani di abbaiare e anche vero che il proprietario ha l’obbligo di ridurre al minimo le occasioni di disturbo e di prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale (vedi Cass. pen. n. 7856/2008);
  • in caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare il reato di “disturbo del riposo delle persone” (art. 659 cod. pen.) purché tale disturbo venga arrecato a un numero indeterminato di persone;
  • è vietato abbandonare per un lungo periodo gli animali domestici su bacini o in casa: in quel caso potrebbe ipotizzarsi il reato di “omessa custodia” (art. 672 cod. pen.).

 

 

Redazione

Si24 è un quotidiano online di cronaca, analisi, opinione e approfondimento, fondato nel 2013 e con sede a Palermo. Il direttore responsabile ed editore è Maria Pia Ferlazzo.

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