Il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale la norma attuativa in materia della cosiddetta legge sulla Buona Scuola, in particolare l’articolo 17 comma 2 lett. b) e comma 3 che fa riferimento al concorso straordinario per i docenti precari delle scuole medie e superiori riservato ai soli “abilitati”. In attesa della decisione, però, il Consiglio di Stato non ha sospeso il concorso che interessa migliaia di candidati. I candidati appartenenti alle categorie escluse sono stati quindi ammessi con riserva.
Nello specifico, i commi incriminati dispongono – in via transitoria e in deroga al principio per il quale al concorso per l’insegnamento possono accedere tutti i laureati che hanno conseguito un certo numero di crediti qualificanti – un concorso straordinario riservato ai soli “abilitati” (cioè a chi è in possesso, oltre che della laurea, anche del titolo necessario nel sistema previgente).
Il Consiglio di Stato osserva che nel periodo dal ’90 al 2017, ovvero quando l’abilitazione era requisito per partecipare ai concorsi, averla conseguita o meno è dipeso da un complesso di circostanze casuali, non dipendenti dalla diligenza o dal merito dell’interessato, cosicché, il mantenere la riserva agli abilitati costituirebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai laureati.
Il Consiglio di Stato ha quindi sollevato un’ulteriore questione di legittimità costituzionale delle stesse norme, nella parte in cui, anche ammessa la validità della riserva, non ricomprendono tra i titoli abilitativi anche i dottorati di ricerca. In una nota il Consiglio di Stato precisa, infine, che l’ordinanza riguarda il solo insegnamento nella scuola secondaria ed è del tutto estranea alla problematica dei “diplomati magistrali”, che riguarda, invece, la sola scuola primaria.