La Cassazione ha stabilito che nella definizione dell’assegno di divorzio “si deve adottare un criterio che tenga conto delle rispettive condizioni economiche“. Si scioglie così uno stretto nodo della giurisprudenza dopo che la sentenza dell’ex ministro Grilli aveva escluso il parametro del “tenore di vita” per la definizione dell’assegno.
Divorzio, nell’assegno torna il “tenore di vita”
Secondo la Cassazione per l’assegno di mantenimento “si deve adottare un criterio che tenga conto delle rispettive condizioni economiche e dia rilievo al contributo dato dall’ex coniuge al patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali e all’età”. Il parametro reintrodotto si fonda “sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo”. Questo è quanto indicato dalla sentenza n.18287 emessa dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione.
In caso di divorzio, nel calcolo dell’assegno familiare bisogna considerare “il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale”.