Esauriti i ricorsi del Palermo sulla partita di ritorno della finale playoff di Serie B contro il Frosinone, è stato il turno dei ciociari di appellarsi alla decisione del Giudice Sportivo, che aveva comminato due giornate di squalifica del campo per la formazione gialloblù, dopo le vicende delle perdite di tempo da parte dei calciatori della panchina nel finale di gara.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, però, ha confermato la decisione, aggravando anzi la sanzione originaria, ritenuta insufficiente per la grave violazione di sportività posta in essere dai tesserati del Frosinone: le due partite non saranno disputate allo stadio Stirpe ma in campo neutro. Questo il testo completo della pronuncia della Corte sul ricorso.
La 1a Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha rigettato il ricorso del Frosinone avverso le sanzioni dell’ammenda di 25mila euro e l’obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse inflitte in seguito alla sfida di ritorno della finale del playoff di Serie B con il Palermo disputata lo scorso 16 giugno. In applicazione della facolta’ di cui all’art. 36, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte ha aggravato le sanzioni, irrogando anche l’obbligo di disputare le 2 gare a porte chiuse in campo neutro.
I comportamenti posti in essere dai tesserati e dai sostenitori della Società FROSINONE CALCIO s.r.l. in occasione della gara FROSINONE-PALERMO dello scorso 16 giugno, meritano di essere fortemente stigmatizzati e adeguatamente sanzionati; tali comportamenti sono, infatti, all’evidenza, in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che devono, sempre e senza alcuna eccezione, ispirare le condotte di tutti gli attori del mondo calcistico; la gravità dei comportamenti, posti in essere in occasione della gara di cui è giudizio, è, peraltro, tanto maggiore in quanto si trattava della finale di ritorno della competizione (i Play-off) all’esito della quale sarebbe stata individuata la terza squadra partecipante al Campionato di Serie B, promossa nel massimo Campionato calcistico, la Serie A.
A quanto sopra, si aggiunga che simili episodi, proprio perché posti in essere, tra gli altri, da calciatori professionistici che, come noto, rappresentano un modello per i tantissimi giovani che si appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare in questi ultimi la distorta convinzione della liceità e magari dell’opportunità di simili comportamenti sleali e scorretti.
La gravità di tali comportamenti, ad avviso di questa Corte, non è stata adeguatamente sanzionata dal Giudice Sportivo; ciò impone non solo di rigettare il ricorso proposto dalla società FROSINONE CALCIO s.r.l. ma di aggravare le sanzioni, facendo applicazione della facoltà prevista dall’art. 36, comma 3, del C.G.S.. Al proposito, questa Corte ritiene che il principio di afflittività, che deve sempre orientare gli Organi di Giustizia Sportiva nell’individuazione e commisurazione delle sanzioni, imponga di irrogare a carico della società FROSINONE CALCIO s.r.l., oltre all’ammenda di € 25.000,00, già disposta dal Giudice Sportivo, la sanzione della squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse.
Solo una siffatta sanzione appare, infatti, idonea a realizzare la funzione retributiva della pena, dovendo, la Società ricorrente, subire una punizione che possa incidere effettivamente sul risultato sportivo costituendo, pertanto, un giusto corrispettivo per avere violato il precetto fondamentale secondo il quale i risultati sportivi si ottengono comportandosi in modo corretto e leale e non ponendo in essere azioni che, sebbene non abbiano determinato, in un rapporto di causa-effetto, l’alterazione dello svolgimento della gara che occupa e, dunque, il risultato della stessa, hanno, comunque, interferito con la normale e fisiologica effettuazione della gara medesima.
Più in particolare, il comportamento costituito dal lancio premeditato e organizzato di palloni da parte dei tesserati (calciatori professionistici) della Società FROSINONE CALCIO s.r.l., al solo scopo di spezzettare le azioni di attacco della squadra avversaria, anche se non ha mai interrotto azioni della squadra del PALERMO connotate da un’evidente occasione di segnatura, costituisce, all’evidenza una manifestazione di slealtà e scorrettezza, la cui gravità merita di essere adeguatamente sanzionata.