Risulta “incostituzionale” il requisito della residenza protratta per 15 anni, richiesto da una legge del 2017 della Regione Veneto per l’accesso agli asili nido. Lo ha ribadito la Corte Costituzionale, rinvenendo un principio di conflitto con il criterio di “uguaglianza e con la funzione educativa e socio-assistenziale”. In altre parole, introduce un criterio irragionevole per l’attribuzione del beneficio.
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Nella sentenza si legge che “la configurazione della residenza protratta come titolo di precedenza, anche rispetto alle famiglie economicamente deboli, si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale degli asili nido”. Si tratta di una incogruenza costituzionale che confligge con il principio di “uguaglianza sostanziale fissata dall’articolo 3 della Costituzione”, la quale consente “ai genitori privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa”.
Per quanto riguarda la funzione educativa del nido, la Corte ha osservato che è “ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri”.