Navigare su siti di incontri equivale a violare l’obbligo di fedeltà. A dichiararlo è la Corte di Cassazione con la convalida di una sentenza della corte d’Appello di Bologna. La moglie non commette abbandono di tetto coniugale nel momento in cui sorprende il marito a ricercare partner online; si tratta, infatti, di una “circostanza oggettivamente idonea a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un ex marito che voleva addebitare la causa della separazione alla moglie, rea di aver abbandonato il tetto coniugale, una volta scoperto che lui conosceva profili femminili sul web. In più, l’uomo aveva chiesto la revoca dell‘obbligo di mantenimento, equivalente a 600 euro al mese. Richiesta respinta.
Secondo la Cassazione, la ricerca di incontri online corrisponde all’infedeltà, specificando che si tratta di una “circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi”.