A partire dal 6 aprile entra in vigore l’art. 570 bis del codice penale, che prevede pene per i genitori che vengono meno “agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge”. Non pagare l’assegno di mantenimento è un reato e si rischia fino a un anno di carcere o una multa fino a 1032 euro. La norma, però, fa riferimento soltanto ai genitori sposati e non vale per i conviventi.
La regola inserita del decreto legislativo 21 del 2018 sulla riforma del riordinamento penitenziario fa chiarezza sui dubbi creati finora da sentenze contraddittorie. La nuova legge “ha il pregio di riordinare e fare chiarezza – dice l’avvocato Marco Meliti – su una serie di interventi che avevano creato dubbi interpretativi” e serve più da ammonimento. Gli inadempienti non andranno subito in carcere ma dopo numerose sentenze “il carcere è davvero un rischio”, spiega Meliti.
La nuova norma si sovrappone, cancellandola, a quella del 2006 che allargava l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento anche ai genitori non sposati. Oggi il codice penale fa riferimento soltanto ai genitori sposati e poi divorziati o separati, non ai conviventi.
A tal proposito, rimane un punto oscuro: “Si fa una distinzione – spiega ancora l’avvocato Meliti – tra i figli maggiorenni non indipendenti economicamente, nati all’interno di un matrimonio, e quelli nati da una coppia convivente, che invece non avrebbero l’obbligo a essere mantenuti”. Certo è che l’obbligo di mantenimento dei figli è previsto indipendentemente dall’età e si estende anche a chi dilapida il patrimonio familiare o fa mancare al coniuge o ai figli i mezzi di sussistenza.