Adesso è legge: il Senato ha dato il via libera al provvedimento sul biotestamento. I sì sono stati 180, 71 i no e 6 astenuti. Viene così riconosciuto, tra le altre cose presenti nel testo, il diritto del paziente a rifiutare le cure. Grazie alla legge appena promulgata, ogni persona maggiorenne in previsione di una futura malattia che la renda incapace di autodeterminarsi può, attraverso le Dat, le disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie preferenze sui trattamenti sanitari, accettare o rifiutare terapie e trattamenti, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
“Dal Senato via libera a una scelta di civiltà. Un passo avanti per la dignità della persona”, ha commentato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Di secco diametralmente opposto il giudizio della Cei: “È una norma che ci lascia perplessi su tanti punti, come chiesa cattolica non possiamo riconoscerci in nulla – dichiara don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute – è un errore considerare alimentazione e idratazione come terapia. Bere e mangiare sono diritti inalienabili”.
Soddisfazione anche dal presidente del Senato, Pietro Grasso: “Ciascun gruppo parlamentare e ciascun senatore ha espresso con forza i propri convincimenti, e ogni posizione merita il più profondo rispetto, nella consapevolezza che quando si esaminano tematiche così dense di significati, di dolore e di speranza, a guidarci devono essere la reciprocità e l’ascolto”.
“Possiamo dire di aver assolto al nostro compito quando, in coscienza, decidiamo secondo criteri di responsabilità, cercando tutti insieme la strada di maggior condivisione possibile anche sulle questioni più divisive”, ha aggiunto. Si allinea anche la presidente della Camera Laura Boldrini: “L’approvazione definitiva della legge sul biotestamento è un importante e positivo atto di responsabilità del Parlamento. D’ora in poi i malati, le loro famiglie, gli operatori sanitari saranno meno soli in situazioni drammatiche”.
“Il biotestamento è legge! Grazie a Welby e a chi ci ha creduto!! Ci vogliamo bene. Prossima tappa: #EutanasiaLegale per essere #LiberiFinoAllaFine”, esulta su Twitter di Marco Cappato, leader dell’associazione Coscioni. “Cinque anni fa un cittadino italiano non aveva il diritto di decidere il tipo di trattamento desiderato nel caso si fosse trovato in una situazione in cui non poteva più esprimere alcuna volontà di scelta. Ora è possibile. L’Italia, oggi, è un Paese più civile“, ha commentato il segretario del Pd, Matteo Renzi.
Tra le novità c’è quella del consenso informato: la legge stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il consenso informato tra medico e paziente è espresso in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato può essere revocato anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali che, viene specificato nel testo, ‘sono trattamenti sanitari’, in quanto ‘somministrati su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari’.
Altra novità riguarda il divieto di accanimento terapeutico. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.
Per quanto riguarda i minori, il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore tenendo conto della volonta’ della persona minore, in relazione alla sua eta’ e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore. La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacita’ di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nella condizione di esprimere la sua volontà. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Ci sarà la creazione di un registro regionale delle DAT. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono regolamentare la raccolta di copia delle Dat, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata dal disponente presso l’ufficio di stato civile del suo comune di residenza che provvede a inserirlo in un registro dove istituito o presso la struttura sanitaria che poi la trasmette alla regione. Le Dat tuttavia sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Le Dat possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l’assistenza di due testimoni in casi di emergenza e urgenza.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le stesse modalità sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.