La bozza del contratto per gli statali esplicita e rafforza le sanzioni previste in caso di molestie a carattere sessuale. Per chi le commette potrebbe non esserci più posto dentro la Pubblica Amministrazione.
La conseguenza immediata è la sospensione, fino a un massimo di sei mesi. Se però il comportamento si ripete nell’arco del biennio, scatta il licenziamento, messo in atto anche se la molestia è particolarmente grave. La “pena” massima è prevista se c’è “recidiva” di “atti o comportamenti o molestie a carattere sessuale” o “quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità”.
Il licenziamento per gli statali scatterà inoltre anche per chi accetta o chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità non di “modico” valore, al di sopra dei 150 euro, come contropartita per essersi adoperati, nell’ambito del proprio ufficio, a vantaggio diretto di chi fa il dono. Un capitolo della bozza di contratto è dedicato al codice disciplinare che recepisce il regolamento sulla condotta del 2013, chiarendo che quindi nei casi di scambio di favori non sia solo possibile – lo è già – ma è esplicitamente prevista l’espulsione.
Un rafforzamento della sanzione che vale anche per altre situazioni, come quelle di effettivo conflitto d’interesse. La stessa norma vale per il dipendente che conclude, per conto dell’amministrazione, appalti con imprese con cui ha già fatto affari a titolo personale, privato, stipulando contratti o ricevendo altre utilità nell’arco del biennio precedente.
E ancora: la sanzione resta quella massima per quanti costringono loro colleghi ad aderire ad associazioni od organizzazioni, facendo pressioni e promettendo vantaggi o svantaggi di carriera.
Un’altra novità del nuovo contratto sta nella trascrizione puntuale dei principi contenuti nel regolamento sulla condotta. Solitamente, nei precedenti contratti, il codice di condotta costitutiva un allegato. Adesso il tutto viene reso più cogente con un codice di disciplina ad hoc all’interno del contratto nazionale di lavoro. Si prevede che ne venga data “la massima pubblicità”, come l’entrata in vigore fissata dopo il quindicesimo giorno.