Nuovi limiti all’esposizione ad agenti cancerogeni |Le regole dell’Europarlamento rivolte ai lavoratori

di Redazione

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Nuovi limiti all’esposizione ad agenti cancerogeni |Le regole dell’Europarlamento rivolte ai lavoratori

| venerdì 27 Ottobre 2017 - 14:01

Il Parlamento ha approvato in via definitiva regole UE più severe per proteggere meglio i lavoratori dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Le nuove regole aggiungono 11 sostanze cancerogene all’elenco delle sostanze pericolose e rivedono i valori limite per due dei prodotti già inclusi nell’elenco. Il cancro rappresenta la causa principale dei decessi sul lavoro nell’UE; l’obiettivo è quello di contribuire a salvare fino a 100.000 vite nei prossimi 50 anni. Sono stati fissati limiti di esposizione professionale, vale a dire la quantità massima di sostanze nocive (generalmente espressa in milligrammi per metro cubo d’aria) alla quale i lavoratori possono essere esposti, per:

 

  • dieci agenti chimici: ossido di propilene, butadiene, 2-nitroproprano, acrilammide, bromoetilene, bromuro di vinile, composti del cromo esavalente, ossido di etilene, idrazina e o-toluidina
  • le fibre ceramiche refrattarie e la polvere di silice cristallina, prodotta dall’estrazione, dal taglio o dalla frantumazione di materiali come calcestruzzo, mattoni o rocce.

La nuova legislazione rivede inoltre i limiti di esposizione per due sostanze già incluse nell’elenco:

 

  • le polveri di legno duro (prodotte dal taglio del legno)
  • il cloruro di vinile monomero (principalmente utilizzato per produrre PVC)

 

I datori di lavoro avranno l’obbligo di individuare e valutare i rischi per i lavoratori esposti a queste sostanze e adottare misure preventive.

La Commissione dovrà valutare entro il primo trimestre del 2019 la possibilità di includere nell’elenco delle sostanze pericolose anche quelle tossiche per la riproduzione, vale a dire le sostanze che hanno effetti sulla funzione sessuale e la fertilità. Le nuove norme prevedono inoltre che l’autorità nazionale responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa decidere di proseguire la sorveglianza dopo la fine dell’esposizione, per tutto il tempo necessario a salvaguardare la salute dei lavoratori.

 

 

 

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