Una sentenza rivoluzionaria. Può essere definita così quella emessa dalla Cassazione in materia di assegno di mantenimento in caso di divorzio.
Sono stati stabiliti nuovi parametri; in particolare, “ha superato il precedente orientamento, che collegava la misura dell’assegno di mantenimento al parametro del ‘tenore di vita matrimoniale’, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura ‘assistenziale’, la ‘indipendenza o autosufficienza economica’ dell’ex coniuge che lo richiede”.
Con il divorzio, scrivono i giudici, “il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale”.
“Se è accertato – si legge nella sentenza depositata oggi – che (il richiedente) è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto”.
I requisiti per valutare l’indipendenza economica di un ex coniuge sono il “possesso” di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione.
Potrebbe scomparire d’ora in poi, dunque, un principio cardine della legge sul divorzio.