Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale valida, da presentare insieme alla carta d’identità o a un altro documento di riconoscimento che sia in corso di validità e munito di fotografia. Le modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale variano in base del numero degli abitanti, con una distinzione tra i comuni che contano più di 15.000 abitanti e quelli che invece che ne annoverano meno. Resta identica per tutti la data dell’11 giugno per il primo turno e quella del 25 giugno per l’eventuale ballottaggio.
NEI COMUNI CON PIU’ DI 15.000 ABITANTI si vota con una sola scheda, sulla quale saranno riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco, mentre di fianco a ciascun aspirante primo cittadino ci saranno le liste che li appoggiano. Sarà possibile esprimere il proprio voto segnando con la ‘X’ solo il nome del candidato sindaco, solo una delle liste collegate al candidato sindaco oppure applicare un voto disgiunto mettendo una ‘X’ sul candidato sindaco prescelto e una su una lista a lui non collegata.
Al termine dello spoglio del primo turno, sarà eletto sindaco il candidato che riuscirà ad ottenere il 50% più uno dei voti ritenuti validi. Nel caso nessuno tra i candidati dovesse raggiungere tale soglia, si effettuerà il ballottaggio tra i due candidati più votati. La composizione del consiglio comunale invece, sarà stabilita tenendo conto dei risultati elettorali del primo turno e degli eventuali apparentamenti prima del ballottaggio.
Per stabilire la composizione del consiglio si tiene conto dei risultati elettorali del primo turno e degli eventuali ulteriori collegamenti nel secondo: alla lista o alle liste del candidato sindaco vincitore verranno assegnati il 60% dei seggi se questi hanno ottenuto meno del 60% dei voti, altrimenti nel caso di un risultato ancor più positivo la percentuale aumenta. I rimanenti seggi saranno poi divisi tra le altre liste proporzionalmente in base alle preferenze ottenute.
La scheda è sempre unica e su di essa sono già riportati i nominativi dei candidati alla carica si sindaco e, a fianco di ciascuno, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.
In tutti i comuni con più di 5mila abitanti si possono esprimere due preferenze (e non una) per i candidati al consiglio comunale, purché si tratti di candidati di sesso diverso.
Le regioni a statuto speciale hanno sistemi elettorali autonomi anche se in larga misura analoghi a quelli delle altre regioni. La differenza più significativa rispetto al sistema ordinario è quella della regione Sicilia che, con la riforma approvata la scorsa estate, ha abbassato al 40% la soglia per l’elezione dei sindaci al primo turno. Altra differenza riguarda il capoluogo siciliano dove, 5 anni fa, il voto dato solo al consigliere comunale non andava direttamente al sindaco di appartenenza.