Niente annullamento delle note del Ministero dell’Ambiente che autorizzava il Tap all’espianto degli ulivi nell’aera del gasdotto. Il Tar del Lazio ha infatti respinto il ricorso della Regione Puglia per salvaguardare gli alberi. Nei giorni scorsi il Tar aveva sospeso l’efficacia della nota.
Il 6 aprile il presidente del Tar del Lazio aveva accolto l’istanza della Regione Puglia e aveva sospeso gli atti ministeriali con cui veniva dichiarata pienamente ottemperata la prescrizione A.44 della Via. Questa prescrizione autorizza Tap, il consorzio a cui fa capo la realizzazione del gasdotto, a espiantare gli ulivi nell’area del cantiere.
Il Tap è un’opera “dichiarata infrastruttura strategica, di preminente interesse per lo Stato“. Quindi, è il Ministero dell’Ambiente il “titolare di una facoltà di controllo, in ordine al rispetto di quanto previsto nel decreto Via” sulla valutazione di impatto ambientale.
“La verifica finale di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale del 2014 che ha definito positivamente la valutazione di impatto ambientale” compete al Ministero dell’Ambiente, si legge infatti nella sentenza. Sebbene la Regione Puglia sia indicata nel decreto “come Ente vigilante, non può escludersi che il Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del Mare rimanga titolare di una facoltà di controllo, in ordine al rispetto di quanto previsto nel decreto Via”.
Al centro della controversia ci sono 211 piante di ulivo. I giudici hanno rilevato che “due articolazioni della stessa Regione Puglia (il Dipartimento Agricoltura – sezione osservatorio fitosanitario ed il Dipartimento Agricoltura – servizio provinciale agricoltura di Lecce)” con specifici provvedimenti “hanno concesso alla società Tap l’autorizzazione all’espianto” degli ulivi. Autorizzazione che “le ulteriori osservazioni” del Dipartimento di Ecologia della Regione “non hanno posto nel nulla”