Una multa salata pari a 1 mln di euro quella con cui l’Antitrust ha punito severamente la TicketOne SpA per il caso del secondary ticket. Il caso era venuto fuori dopo le segnalazioni in cui si lamentava il rapido esaurimento dei biglietti sul mercato. Grazie ai successivi controlli, si è poi scoperto che gli stessi biglietti, quelli introvabili sul mercato primario, venivano venduti sul mercato secondario a prezzi più alti.
La sanzione archivia definitivamente le cinque istruttorie dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente alla vendita di biglietti alcuni dei recenti concerti in Italia (tra cui quello dei Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Renato Zero, Coldplay, U2, Ed Sheeran).
“Scopo del procedimento era verificare se il professionista avesse agito con la diligenza propria del suo ruolo di esclusivista per le vendite on line e degli specifici obblighi contrattuali ad esso collegati.
“È risultato, infatti, che Ticketone -si legge in una nota – malgrado fosse tenuto contrattualmente ad predisporre misure antibagarinaggio – non ha adottato efficaci misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, nè ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, ne’ ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi. L’Autorità, pertanto, ha ritenuto Ticketone SpA responsabile di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo e ha irrogato al professionista una sanzione di un milione di euro”.
TicketOne ha già inviato una nota dove informa che le accuse ”sono inconsistenti e fondate su una incompleta e forviante interpretazione dei fatti”. “PwC Advisory – si legge – ha esaminato le procedure di TicketOne e certificato ufficialmente e formalmente che la Società non ha mai fornito alcun biglietto a nessuna piattaforma di mercato secondario e ha preso le dovute misure per limitare possibili comportamenti irregolari di “brokeraggio biglietti”. La società ha già avviato ricorso dinanzi al TAR Lazio ancor prima che il provvedimento fosse stato pubblicato.
Le altre istruttorie hanno riguardato la carente informazione di altri operatori di secondary ticketing (Seatwave, Viagogo Ticketbis, e Mywayticket). “In particolare, si è ritenuto che i professionisti, da una parte non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila nè i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell’evento e, dall’altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario”. Anche in questo caso gli operatori di secondary ticket hanno ricevuto una sanzione pari a 700 mila euro.