Sono 9 giocatori squalificati dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo la 31esima giornata.
Due i giocatori espulsi (Acquah del Torino e Gonzalez del Palermo), mentre sono 7 sono i giocatori squalificati per ammonizione sotto diffida: tra loro figurano anche Leonardo Bonucci, Domenico Berardi, el Papu Gomez e Mario Pasalic (che dunque sarà indisponibile per idolo derby contro l’Inter).
Accomunate dalle sanzioni del giudice sportivo sono i due club della Capitale, Lazio e Roma, punite con ammende a seguito delle intemperanze dei propri tifosi.
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CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ACQUAH Afriyie (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERARDI Domenico (Sassuolo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
BONUCCI Leonardo (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
BOVO Cesare (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
COFIE Isaac (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PASALIC Mario (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PISACANE Fabio (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SOCIETÀ
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, in percentuale rilevante, al 12° del primo tempo, intonato cori insultanti di denigrazione territoriale.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, accesso due fumogeni nel proprio settore e lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.