Il recente coinvolgimento di Tiziano Renzi, padre di Matteo, nell’inchiesta sul Consip, ha acceso i riflettori su una tipologia di reato introdotta nel codice penale solo nel 2012 (l. 6 novembre 2012, n. 190). Si tratta del “traffico di influenze illecite“, previsto dall’articolo 346 bis, norma diretta a tutelare la P.A. dal “mercimonio diretto o indiretto delle pubbliche funzioni o poteri e nell’indebito sfruttamento degli stessi”.
In sostanza, “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter , sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale , come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni“.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.