La Camera ha approvato con 242 voti favorevoli e 73 contrari la proposta di legge sulla prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adesso il testo tornerà per l’ultima lettura al Senato.
Tutti, minorenni compresi, potranno chiedere ai gestori dei siti internet la rimozione o l’oscuramento di contenuti che costituiscano oggetto di cyberbullismo. Il testo offre inoltre la prima definizione normativa del bullismo e del cyberbullismo.
Il Garante per la Privacy verificherà l’intervento del gestore del sito e, se questi non abbia adottato le misure entro 48 ore dalla richiesta, vi provvede direttamente.
I gestori dei siti dovranno dotarsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; ed analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sull’home page degli stessi siti.
Per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d’ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore potrà convocare il responsabile ammonendolo ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
Se l’ammonito è minorenne, il questore convoca con l’interessato almeno un genitore. Lo stalking commesso per via informatica o telematica sarà punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
Questa sanzione è valida anche in casi di scambio di identità e invio di messaggi o la divulgazione di testi o di immagini o con la mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con l’inganno o con minacce.
In ogni istituto sarà individuato un referente tra i professori per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati.
Cosa si intende per bullismo e cyberbullismo? Il primo è definito come l’aggressione o la molestia, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione.
Sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, istigazione all’autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative alla razza, alla lingua, alla religione, all’orientamento sessuale, all’opinione politica, all’aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima.
Il cyberbullismo è definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche.