Sono state comunicate dall’Agenzie delle Entrate le istruzioni relative al rimborso del canone tv pagato mediante addebito sulle fatture elettriche, ma non dovuto (clicca qui per scaricare il modulo).
I contribuenti possono inviare da subito l’istanza con raccomandata allo sportello Abbonamenti Tv dell’Agenzia delle Entrate o, in modalità telematica, a partire dal 15 settembre 2016, tenuto conto dei tempi necessari per lo sviluppo dell’applicazione web dedicata.
Il cittadino può chiedere il rimborso del canone tv, nel caso in cui lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica sia in possesso dei requisiti di esenzione e sia stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Il documento ricorda che sono esenti i contribuenti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro.
Per ogni cittadino è possibile presentare la domanda di rimborso, se il canone è stato pagato tramite addebito sulle fatture di energia elettrica e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha versato il canone anche con modalità diverse dall’addebito. La richiesta di rimborso è ammissibile anche quando il cittadino ha pagato il canone inserito nelle fatture di energia elettrica e lo stesso canone risulta corrisposto anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia.
I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, il rimborso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.