Per la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, rubare per fame non è reato se il fatto non è grave e l’indagato non è pericoloso. Questo è quanto si evince dalla sentenza n. 11433/2016 che ha respinto il ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica.
L’indagato era stato sorpreso di notte mentre tentava di rubare generi alimentari a un banco di vendita lasciato incustodito nel mercato di un paese ma era stato bloccato dagli operatori che avevano così impedito la consumazione del fatto.
“Il delitto per il quale l’indagato è stato perseguito (il tentato furto monoaggravato dalla sola esposizione dei beni alla pubblica fede) prevede l’arresto facoltativo e, a questo, ai sensi dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., si procede ‘soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto”.