Una coppia che dà alla luce un figlio con gravi malformazioni può chiedere i danni allo Stato, se la malattia del feto non è stata diagnosticata o se i genitori non sono stati correttamente informati. Il genitore può chiedere i danni per il danno subìto in prima persona, ma non per il figlio, perché non esiste un “diritto a non nascere” se non si è sani.
La Cassazione ha respinto il ricorso di due genitori di Lucca, che avevano fatto causa all’Asl, al primario di ginecologia e al responsabile del laboratorio analisi. Chiedevano i danni anche a nome della loro figlia, nata con la sindrome di Down mai diagnosticata dai medici durante la gravidanza. I giudici delle Sezioni unite hanno stabilito che un bambino nato malato non ha diritto a essere risarcito dallo Stato, non può chiedere i danni per essere venuto al mondo con gravi patologie. Equivarrebbe ad affermare il diritto a non nascere.
Inoltre non si può fare alcun parallelismo con l’eutanasia, che si fonda su una volontà espressa in precedenza (ex ante), attraverso il testamento biologico.
La sentenza della Corte d’appello di Firenze, che aveva negato il risarcimento anche ai genitori, è stata infatti annullata, in base allo stesso principio che ha portato la Cassazione a esprimersi poche settimane fa su un caso simile. I giudici hanno ritenuto responsabile un ginecologo che non aveva adeguatamente informato una coppia di Mantova su tutti gli esami da effettuare per assicurarsi che il feto (poi nato Down e con altre gravi malformazioni) fosse sano. Poiché i genitori erano intenzionati ad abortire in caso di serie patologie, il medico è stato considerato responsabile di aver vanificato il diritto all’aborto non informando adeguatamente la coppia.