Domani sulla Gazzetta Ufficiale saranno pubblicate le linee guida di aggiornamento della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita (Pma). Il nuovo testo, che aggiorna le linee guida del 2008, comprende anche la tecnica della fecondazione eterologa, dopo che la sentenza della Corte Costituzionale del 2014 ne ha abolito il divieto.
Il testo del decreto, firmato dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, è stato rivisto in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica del settore e all’evoluzione normativa, considerando in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n.151/2009 e n.162/2014 le quali hanno eliminato, rispettivamente, il numero massimo di tre embrioni da creare e trasferire in un unico e contemporaneo impianto, e il divieto di fecondazione eterologa.
Le linee guida, si sottolinea nel testo, ”sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate” e hanno lo scopo di ”fornire chiare indicazioni agli operatori delle strutture affinché sia assicurato il pieno rispetto della legge”. Entreranno in vigore dal 15 luglio.
L’eterologa entra dunque ufficialmente nelle linee guida della legge 40, dopo la sentenza con cui nel 2014 la Corte Costituzionale ne ha abolito il divieto. Potranno accedere a tale tecnica, si legge nel provvedimento, le coppie con situazioni di sterilità comprovata di uno o entrambi i partner e sarà dunque possibile la ‘doppia donazione’, sia di ovociti che di seme, all’interno della stessa coppia. Ma si potrà fare ricorso all’eterologa anche se la partner femminile ha fattore sanguigno Rh-negativo e il partner Rh-positivo. Non si potranno però scegliere le caratteristiche fisiche del donatore, ”al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche”.
L’atteso prossimo passo in materia è ora l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza che, come annunciato dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, comprenderanno anche l’eterologa fra i trattamenti a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Varie le novità delle nuove linee guida, che aggiornano le ultime del 2008: oltre a prevedere l’accesso alle tecniche di fecondazione eterologa, si raccomanda anche un’attenta valutazione clinica del ”rapporto rischi-benefici nell’accesso ai trattamenti di pma, con particolare riferimento alle complicanze ostetriche, alle potenziali ricadute neonatologiche e ai potenziali rischi per la salute della donna e del neonato”; è poi previsto l’accesso alle tecniche a coppie sierodiscordanti, cioè in cui uno dei due partner è portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV o HCV (nella versione precedente era previsto solo per l’uomo portatore, in quella attuale si consente anche alla donna portatrice).
In cartella clinica, inoltre, le procedure di pma dovranno essere descritte con maggior dettaglio di quanto non lo siano state in precedenza, considerato che gli operatori, spiega il ministero, possono avviare percorsi più differenziati di quanto fatto prima delle sentenze della Consulta che hanno eliminato il numero massimo di tre embrioni da creare e trasferire in un unico e contemporaneo impianto e il divieto di eterologa. In particolare, andranno riportate le motivazioni in base alle quali si determina il numero di embrioni ”strettamente necessario” da generare, ed eventualmente quelle relative agli embrioni non trasferiti da crioconservare temporaneamente. Si ribadisce inoltre il divieto di sperimentazione e diagnosi preimpianto a finalità eugenetica sugli embrioni.
Le indicazioni per i donatori di gameti saranno invece contenute in un ulteriore Regolamento, già approvato dal Consiglio Superiore di Sanità che ha previsto, tra l’altro, che i donatori effettuino pure una mappa cromosomica per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di eventuali patologie genetiche