Elezioni 2015, al voto oltre 21 milioni di italiani | Si vota in sette Regioni e in 742 Comuni

di Redazione

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Elezioni 2015, al voto oltre 21 milioni di italiani | Si vota in sette Regioni e in 742 Comuni

| sabato 30 Maggio 2015 - 12:01

Sono oltre 21 i  milioni gli italiani chiamati alle urne domenica 31 maggio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia e dei sindaci e dei consigli di 512 comuni delle regioni a statuto ordinario (di cui 12 capoluoghi di provincia).

Nella medesima data si voterà per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali in 10 comuni del Friuli Venezia Giulia (di cui nessun capoluogo di provincia), in 167 comuni della Sardegna (di cui 3 capoluoghi di provincia) e in 53 comuni della Sicilia (di cui 2 capoluoghi di provincia); in Sicilia si voterà domenica 31 maggio dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e lunedì 1° giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

In caso di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si voterà domenica 14 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00; in Sicilia si voterà domenica 14 giugno dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e lunedì 15 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

I dati sull’affluenza per le regionali, rilevati alle ore 19.00, parlano di una media del 38%, con punte in Veneto dove si sfiora il 41%. Più alta la percentuale dei votanti per quanto riguarda i Comuni.

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 31 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti (tranne che in Sicilia ove lo scrutinio inizierà alle ore 15 di lunedì 1° giugno). In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali e comunali lo scrutinio relativo alle elezioni regionali inizierà alle ore 23.00, mentre quello relativo alle elezioni comunali verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 1° giugno.

COME SI VOTA

Elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

– per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;

-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. “voto disgiunto”);

-per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

È importante evidenziare che:

-le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;

-ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza dei voti validi, per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.

Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi rettangoli, i nomi dei due candidati che hanno riportato al primo turno il maggior numero di voti. Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che si intende votare.

Elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra)

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

-tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

-tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;

-tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;

-manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

È importante evidenziare che:

-le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;

-nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;

-nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco solo in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi rettangoli, i nomi dei due candidati più votati che nella prima votazione hanno riportato esattamente lo stesso numero di voti. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che si intende votare.

 

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