Il Presidente della Repubblica, con il decreto presidenziale n. 1, del 23 febbraio 2015, ha disposto, nei confronti di tutti i soggetti che svolgono funzioni all’interno della Presidenza, l’introduzione del divieto di cumulo delle retribuzioni con trattamenti pensionistici erogati da pubbliche amministrazioni e del tetto degli stipendi peri i dipendenti del Quirinale.
Questo divieto – fa sapere il Colle – “non era, per sua espressa disposizione, direttamente vincolante nei confronti degli organi costituzionali e non era stato recepito nell’ordinamento della Presidenza della Repubblica. In precedenza non ricorrevano le condizioni per l’applicazione della norma anche tenendo conto che la legge stessa escludeva dalla propria applicazione gli incarichi in corso al momento della sua entrata in vigore”.
Questo divieto ha adesso efficacia e, in applicazione del medesimo principio, il Presidente della Repubblica, il 27 febbraio scorso, ha disposto la riduzione dell’assegno a lui spettante per legge, in corrispondenza dell’ammontare del suo trattamento pensionistico.
Con l’introduzione del divieto di cumulo nell’ambito della Presidenza della Repubblica diversi Consiglieri del Capo dello Stato svolgono le loro funzioni senza alcun compenso, mentre per altri il compenso risulta fortemente ridotto. Il segretario generale, Ugo Zampetti, aveva già rinunciato autonomamente a ogni compenso al momento dell’assunzione dell’incarico.
Con lo stesso decreto il Presidente della Repubblica ha disposto l’applicazione, all’interno della Presidenza della Repubblica del tetto alle retribuzioni previsto dalla legge per i pubblici dipendenti, anch’esso non direttamente vincolante per gli organi costituzionali.
“Dai due provvedimenti deriva un consistente risparmio di risorse pubbliche”, conclude la nota del quirinale.
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Carla