Sono stati dissequestrati i beni sequestrati nell’aprile scorso all’avvocato Stefano Geraci. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Palermo in accoglimento dell’istanza presentata dall’avvocato difensore Santino Liistro. Con provvedimento n. 111/2015 del 6.5.2015, depositato l’8.5.2015, il Tribunale del Riesame di Palermo, in sostanza, ha disposto per “ ….l’immediata restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto…”.
Con una nota, a difesa della propria immagine personale e professionale oltre che della dignità ed onorabilità, l’avvocato Geraci contesta dunque l’etichetta di evasore fiscale emersa dopo la notizia del sequestro, divulgata nello scorso mese di aprile con comunicati stampa ufficiali dalla Guardia di Finanza
“La ricostruzione contenuta nella vostra pubblicazione – scrive il legale – è diffamatoria e, come tale, gravemente lesiva della mia dignità, della mia onorabilità e della mia immagine personale e professionale. Il titolo dell’articolo, evidentemente da Voi utilizzato per il forte impatto mediatico, il taglio dato allo stesso ed il suo corpo contengono rappresentazioni di fatti non veri, soprattutto non sottoposti ad alcuna verifica volta a comprendere e valutare la reale portata del provvedimento cautelare che mi è stato notificato e che è stato giustamente annullato. Ed infatti gli “accertamenti” che mi riguardano svolti dalla Guardia di Finanza devono ancora essere sottoposti al vaglio dell’Agenzia delle Entrate che, in contraddittorio col sottoscritto, attraverso lo strumento della “istanza di accertamento con adesione” stabilirà se vi sia stata o no evasione fiscale. E’ davanti all’Agenzia delle Entrate che il cittadino-contribuente ha la possibilità di giustificare le operazioni contestategli dalla Guardia di Finanza producendo tutta la necessaria documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Solo a conclusione di tale procedimento sarà possibile asserire con certezza se il contribuente, chiunque esso sia, abbia o no evaso il fisco e quindi se possa essere chiamato o no “evasore fiscale” come avete incautamente fatto. Fino a quel momento il cittadino-contribuente sottoposto ad accertamenti e verifiche non è un “evasore fiscale” ma è semplicemente un soggetto rispetto al quale i competenti Uffici stanno, per l’appunto, eseguendo accertamenti e verifiche il cui esito non è per niente detto corrisponda alle “ipotesi” avanzate dalla Guardia di Finanza. Ciò premesso, rifiuto l’etichetta di evasore fiscale incautamente attribuitami proprio perché nessuno ad oggi, in pendenza delle procedure di riscontro e verifica, può permettersi di attribuirmi tale infamante appellativo. Sorvolo, ma solo in questa sede, sulla questione dei 28 terreni (sono le “particelle castali” che costituiscono un unico terreno in prevalenza ereditato da mia madre) e dei sette fabbricati (altro non sono che vecchi fabbricati rurali, vecchie stalle e vecchi magazzini situati nel fondo rustico ed in prevalenza diruti quando non totalmente distrutti). La rappresentazione da voi data artatamente era orientata al solo scopo di lasciare intendere all’inconsapevole lettore che il sottoscritto sia una specie di feudatario proprietario di mezza Sicilia occidentale mentre, per quanto riguarda l’Azienda Agricola vitivinicola preciso che la stessa non è mai stata “sotto chiave” perché i titolari della stessa, che sono i miei figli, non sono mai stati privati, neanche per un giorno, della disponibilità del bene”.