Il disegno di legge di riforma della Costituzione votato in prima lettura dalla Camera e che ora tornerà al Senato per la seconda, cancella il bicameralismo perfetto. A votare la fiducia al governo sarà soltanto la Camera dei deputati che eserciterà la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo. Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali.
Il Senato della Repubblica sarà composto da novantacinque senatori rappresentativi delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.
Titolare della funzione legislativa è principalmente la Camera, tranne che per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali. Il governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.
Le leggi approvate dalla Camera andranno al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Negli altri casi, la legge può essere promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Cambia il dettato sull’approvazione dei referendum: La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Oggi il quesito è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e’ raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Novità anche per l’elezione del presidente della Repubblica: dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dopo l’ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Oggi, la Costituzione prevede la maggioranza assoluta dal terzo scrutinio. In caso di dimissioni del presidente della Repubblica, il supplente diventerà il presidente della Camera e non più quello del Senato che, invece, avrà il compito di indire la seduta delle due camere per l’elezione del nuovo inquilino del Quirinale.
La riforma prevede la soppressione del Cnel, il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e soprattutto delle province. Cambia anche la norma sulla nomina dei giudici della Corte costituzionale che resta composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.