Via libera alla riforma del processo civile | Sì a divorzio breve e meno ferie per le toghe

di Redazione

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Via libera alla riforma del processo civile | Sì a divorzio breve e meno ferie per le toghe

| giovedì 06 Novembre 2014 - 13:13

Disco verde della Camera al decreto legge sulla Giustizia civile. Il provvedimento è stato approvato con 317 voti favorevoli e 182 contrari, 5 gli astenuti.

Tra le misure contenute nel testo ci sono: la negoziazione assistita anche per coppie con figli minori o maggiorenni con handicap gravi, la riduzione a 30 giorni delle ferie dei magistrati, l’arbitrato anche per i procedimenti pendenti in tribunale e Corte di appello, tranne che sui diritti indisponibili.

DIVORZIO.
La nuova legge prevede “convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è vagliato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

I coniugi che non hanno figli e vogliono divorziare potranno comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza dei difensori non è obbligatoria. Per promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi al sindaco in qualità di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni.

DECISIONI DELLE CAUSE PENDENTI MEDIANTE IL TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE FORENSE.
Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate). Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale “non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell’ipotesi in cui l’opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi”.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA.
La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati in via amichevole.

SOSPENSIONE DEI TERMINI E FERIE DEI MAGISTRATI.
Il periodo feriale nei tribunali sarà dall’1 al 31 agosto (non più fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli Avvocati e procuratori dello Stato: 30 giorni.

RITARDO NEI PAGAMENTI.
In coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali è previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale.

Edizioni Si24 s.r.l.
Aut. del tribunale di Palermo n.20 del 27/11/2013
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