La nuova norma sul voto di scambio, approvata lo scorso aprile, ha sì esteso l’ambito di applicazione, prevedendo oltre al denaro anche “altre utilità” come contropartita per il procacciamento di voti, ma ha pure concesso un favore all’imputato prevedendo espressamente che i voti vengano procurati con “modalità mafiose”, restringendo così la fattispecie. Lo ha stabilito la Cassazione in un processo a carico di un politico siciliano.
Alla luce della nuova formulazione del reato di voto di scambio, la sesta sezione penale della Cassazione ha disposto un nuovo processo di appello per Antonio Antinoro, ex politico siciliano dell’Udc, accusato di aver incontrato prima delle elezioni del 2008 esponenti di un clan palermitano per stringere un accordo elettorale. Il ricorso della difesa dell’imputato, rappresentato tra gli altri dall’avvocato Valerio Spigarelli, presidente delle Camere penali, aveva appunto chiesto di applicare in via retroattiva la nuovo legge, più favorevole. E su questo punto la Corte ha dovuto convenire.
Con la legge di aprile, spiega la Cassazione, è stato introdotto “un nuovo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice” che rende, rispetto alla versione precedente, “penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato concrete modalità” mafiose “di procacciamento voti”. Di conseguenza, argomentano gli ermellini, per far sussistere l’accusa bisogna dimostrare la “piena rappresentazione e volizione da parte dell’imputato di aver concluso uno scambio politico-elettorale implicante l’impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori”.
Nella sentenza, i giudici tra l’altro sottolineano che il riferimento alle modalità mafiose “ha costituito oggetto di specifica ponderazione” da parte del parlamento e citano un passaggio della relazione parlamentare nel quale si sottolineava come “l’ulteriore diabolica necessità di provare l’utilizzo del metodo mafioso … rischia di vanificare la portata applicativa della disposizione”. Tuttavia, rimarcano i giudici, sul punto il testo approvato in prima lettura alla Camera nel luglio 2013 non è più stato modificato: si deve ritenere, conclude la Cassazione, che “il mantenimento sia stato ritenuto funzionale” a punire il solo e specifico comportamento di chi accetta “l’impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di agire”.