Il divieto per le coppie sterili di ricorrere alla fecondazione eterologa è privo di adeguato fondamento costituzionale e “la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia dei figli” è “espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi”. Lo afferma la Consulta nelle motivazioni della sentenza sull’eterologa, in cui si osserva anche che il diritto ad avere figli è incoercibile.
La formazione di una famiglia, che include la scelta di avere figli, costituirebbe un diritto fondamentale della coppia, “rispondente – per la Consulta – ad un interesse pubblico riconosciuto e tutelato dagli art. 2, 29 e 31 Cost. Obiettivo della legge n. 40 del 2004 sarebbe ‘quello di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità della coppia mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita’”.
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In considerazione di queste finalità, il divieto stabilito sarebbe “discriminatorio ed irragionevole”, in quanto per esso sono ‘trattate in modo opposto coppie con limiti di procreazione, risultando differenziate solo in virtù del tipo di patologia che affligge l’uno o l’altro dei componenti della coppia’.