Nuove speranze per i malati sostenitori di Stamina che nei mesi scorsi sono stati sottoposti a infusioni di staminali mesenchimali secondo il metodo Vannoni agli Spedali Civili di Brescia. Una nuova ordinanza firmata da un giudice del Tribunale di Ragusa impone ad Ezio Belleri, direttore della struttura sanitaria lombarda, di trovare entro 5 giorni – fra Ordini dei medici, ospedali pubblici ed enti di ricerca – camici bianchi disposti a praticare le infusioni.
Il giudice infatti ha ordinato “l’immediata ripresa del trattamento per una piccola paziente siciliana colpita da morbo di Niemann Pick”. La bimba era tra i 34 pazienti presi in carico dall’ospedale, dopo aver ottenuto una precedente ordinanza che autorizzava le infusioni. E la nuova decisione punta a superare “l’ostacolo rappresentato dal rifiuto di riprendere la somministrazione dei trattamenti espresso dai medici dei Civili”.
Il provvedimento emesso riguarda Rita Lorefice, una bimba modicana di due anni e mezzo le cui condizione di salute si sono notevolmente aggravate negli ultimi mesi. Rita è stata sottoposta all’ultima infusione di staminali a Brescia nel novembre 2013. A gennaio 2014 avrebbe dovuto ricevere l’ultima somministrazione del ciclo terapeutico che ne prevede cinque, ma a causa del blocco a Brescia ha dovuto sospendere le cure.
A differenza dell’altra ordinanza notificata nei giorni scorsi – quella del tribunale di Pesaro – che chiama in causa come “ausiliario” il presidente dell”Ordine dei medici di Brescia, Ottavio di Stefano, imponendogli di cercare medici disposti a praticare le infusioni su un piccolo paziente con morbo di Krabbe, il provvedimento del tribunale siciliano si rivolge direttamente al dirigente Belleri.
Il giudice ordina al manager di verificare ancora una volta la presenza di medici disponibili a praticare le infusioni “all’interno dell’ospedale”. E in caso di esito negativo, nomina lo stesso Belleri “proprio ausiliario” e gli “ordina entro 5 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza “di acquisire la disponibilità di medici esterni ad effettuare il trattamento con cellule staminali attraverso idonea comunicazione inviata al maggior numero possibile di soggetti (strutture sanitarie pubbliche, ordini professionali, enti di ricerca)”.
Il giudice impone ancora, “in caso di risposta positiva all’interpello, di consentire nel più breve tempo possibile ai medici esterni di praticare i trattamenti suddetti” alla piccola paziente in attesa”.