Il Consiglio di Giustizia amministrativa, con ordinanza n. 153/2014, ha accolto il ricorso cautelare in appello proposto dal raggruppamento d’impresa guidato da Cofely Italia S.p.a. difeso dagli avvocati Gaetano Armao e Tiziana Milana, contro il provvedimento dell’Asp di Palermo che ha revocato l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto relativo al servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici per una durata di cinque anni (valore 18 milioni e mezzo). L’Asp, condannata al pagamento delle spese di 3.000 euro, aveva assunto la decisione per motivi di “convenienza economica”.
Nel dicembre 2012 l’Asp aveva aggiudicato l’appalto al raggruppamento d’imprese, chiedendo la produzione della documentazione per la stipula del contratto. Ad agosto 2013 l’Asp decideva di avviare una nuova gara che, oltre alla gestione e manutenzione degli impianti tecnologici, avrebbe dovuto comprendere anche un servizio integrato di gestione energetica comprensivo di fornitura di combustibile, energia elettrica ed idrica; ha così comunicato alle imprese che si erano aggiudicate l’appalto che l’amministrazione non avrebbe dato “seguito all’aggiudicazione definitiva della gara di cui in oggetto attraverso l’assunzione di atti di competenza”.
Il Cga (presidente Marco Lipari), riformando l’ordinanza del TAR, che aveva rigettato in primo grado analoga istanza, ha ritenuto fondate le ragioni di Cofely Italia, “almeno con riguardo alla configurabilità di una responsabilità precontrattuale della stazione appaltante”, ed ha così accolto la domanda cautelare richiedendo al giudice di primo grado la sollecita trattazione nel merito.
In particolare il Cga ha osservato che le determinazioni dell’Azienda, volte a conseguire un risparmio di spesa, mediante revoca di una gara già svolta e (sia pur provvisoriamente) aggiudicata, non possono ritenersi “ampiamente discrezionali”, sicché la loro legittimità deve essere conseguenza di un corretto esercizio della discrezionalità tecnica circa l’effettiva conseguibilità del risparmio perseguito; approfondimento che, nel caso di specie, non è risultato essere stato effettuato dai vertici dell’Asp e da qui l’illegittimità della revoca.
Tale comportamento dell’amministrazione è stato ritenuto “assoggettabile a verifica giurisdizionale, alla stregua delle regole tecniche il cui rispetto è precondizione per il legittimo esercizio” del potere di revoca rispetto alla determinazione di bandire la gara.