Il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha informato la Camera dei deputati in merito alla vicenda di Bartolomeo Gagliano, il serial killer evaso sfruttando un permesso premio e seminando il terrore in Liguria, e di Pietro Esposito, il collaboratore di giustizia fuggito a Pescara sfruttando lo stesso dispositivo.
In merito alla vicenda di Bartolomeo Gagliano, il ministro ha spiegato che il giudice di sorveglianza di Genova “era perfettamente a conoscenza dell’intero percorso giudiziario di Gagliano. Risulta in modo evidente come il giudice abbia avviato una istruttoria chiedendo all’istituto penitenziario e al servizio psichiatrico del carcere tutte le notizie necessarie proprio partendo dalla valutazione dell’ampio curriculum criminale di Gagliano”.
A smentire le dichiarazioni del direttore del carcere di Marassi (che aveva negato di essere a conoscenza dell’intera storia criminale del detenuto) “la corrispondenza intercorsa tra la direzione del carcere e la magistratura di sorveglianza. Quindi, in base alle risultanze fino ad ora acquisite, il permesso è stato concesso sulla base di tutti gli elementi di conoscenza necessari al fine di adottare quella decisione”.
Allo stesso tempo il ministro ha precisato che “la percentuale di detenuti che evadono durante un permesso premio è di molto inferiore all’1 per cento”. Forniti alcuni dati a sostegno di questa affermazione: “Nel 2010 – ha detto il ministro – sono stati concessi 19.662 permessi e solo in 38 casi vi è stato un mancato rientro. Nel 2011 sono stati concessi 21.923 permessi con 48 mancati rientri e nel 2012 sono stati 25.275 permessi con 52 mancati rientri ed analoghi sono i dati del 2013. Nella maggior parte dei casi, gli evasi sono stati ricondotti all’interno del carcere”.
Il Guardasigilli ha spiegato che “i permessi premio garantiscono più sicurezza, non meno, e sono strumenti necessari e irrinunciabili per il reinserimento dei detenuti in base all’articolo 27 della Costituzione. Servono – ha ricordato il ministro – ai detenuti per riprendere i contatti con la famiglia e il territorio per evitare che, una volta scontata la pena, riprendano le condotte per cui sono stati condannati. Quindi non possono essere tratte conclusioni affrettate ed emotive sulla valenza complessiva di istituti irrinunciabili per l’attuazione del principio costituzionale della rieducazione della pena”.