Una recente sentenza del tribunale di Verona riguardante i noti problemi di riscossione legati alla professione forense e facente riferimento al D.M. 104/2012, conferma che, al fine della possibilità di riscuotere la propria parcella, l’Avvocato deve averla preventivamente messa nero su bianco e fatta visionare al cliente.
In altre parole, al fine di fare ricorso per decreto ingiuntivo per riscuotere una parcella legata alla professione, è necessario che esista un contratto sottostante, contenente il preventivo del compenso richiesto, per l’attività legale da svolgere, firmato dall’Avvocato e controfirmato, per accettazione, dal cliente.
Dopo l’approvazione dei nuovi parametri, che hanno rivoluzionato il sistema delle vecchie tariffe professionali, l’ordine degli avvocati non può più vidimare le parcelle dei legali.
Pertanto, per ottenere l’ingiunzione di pagamento, è necessario allegare alla richiesta di decreto ingiuntivo, una diversa prova scritta che non sia, appunto, il parere dell’Ordine. Tale prova sarà quindi il contratto professionale con il cliente, che indichi in modo analitico l’onorario.
Alla mancanza di determinazione delle cifre del compenso non può sopperire la vidimazione dell’ordine professionale. L’alternativa sarebbe, allora, una causa ordinaria, con tempi più lunghi e costi esorbitanti.
La questione nasce dal contenzioso tra un avvocato che aveva stipulato, con il proprio cliente, un contratto, nel quale, per la determinazione del compenso, aveva richiamato i parametri del D.M. 140/2012, ma senza indicare l’importo dell’onorario. Al perpetrarsi della morosità del cliente, il legale aveva presentato le parcelle all’ordine, che le aveva vidimate; infine il creditore aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Ma il tribunale aveva rigettato l’istanza.
La motivazione del giudice è importante per determinare, da oggi in poi, quale sia l’atteggiamento più giusto da tenere in casi analoghi.
Il tribunale di Verona ricorda che il decreto legge n. 1 del 2012 ha tolto agli ordini la funzione di vidimare le parcelle per i crediti relativi a contratti professionali successivi al 25 gennaio 2012. Da quella data, il credito del professionista va determinato in base ai parametri introdotti dal D.M. 140/2012. Ciò perché l’art. 9, comma 2, dl 1/2012, convertito nella legge 27/2012, prevede che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.
Questa norma, secondo il tribunale veneto, ha tacitamente abrogato il primo comma dell’art. 2233 cod. civ., escludendo la necessità, per il giudice chiamato a procedere alla liquidazione, di sentire l’Ordine.
Inoltre le soglie numeriche individuate dal D.M. 140/2012 non sono vincolanti nei minimi e nei massimi e i parametri costituiscono un criterio meramente orientativo, utile al giudice per adeguare la liquidazione alle caratteristiche del caso concreto.
Nel nuovo sistema, conclude il tribunale, la verifica del credito del professionista presuppone una indagine approfondita sull’attività svolta e questa indagine non può che essere appannaggio del giudice. Insomma, la valutazione sulla congruità dell’attività e dell’onorario richiesto, che prima spettava all’Ordine, è ora rimessa esclusivamente al magistrato.
In sintesi. Gli avvocati, non possono più azionare il proprio credito con la parcella vidimata, ma dovranno ricorrere a quello fondato su prova scritta, secondo la regola generale valevole per tutti i creditori. Per i contratti in cui si richiama genericamente il D.M. 140/2012, laddove non sia indicato chiaramente l’importo del compenso, l’avvocato non può più chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo presentando esclusivamente la parcella vidimata dall’Ordine.
Avv. Valentina Giarrusso
Head of Corporate & Commercial
Studio Legale internazionale