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Precari, tegola sulla proroga dei contratti alla Regione | Il commissario dello Stato impugna la norma

Il commissario dello Stato per la Regione siciliana Carmelo Aronica ha impugnato l’articolo 4 del disegno di legge con le norme stralciate dal provvedimento sulle variazioni di bilancio, approvato dall’Assemblea regionale nella seduta del 19 novembre 2013. L’articolo concerne l’interpretazione autentica dell’art.38 della L.R. 9/2013 in materia di proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato presso enti strumentali della Regione: Cefpas, Enti parco, Camere di Commercio e gestioni separate dei soppressi consorzi Asi presso l’Irsap.

Secondo il commissario, Carmelo Aronica, la norma approvata dall’Ars “vorrebbe imporre un ampliamento indefinito ed indefinibile della platea dei destinatari della prosecuzione del rapporto di lavoro”.

Il prefetto sottolinea nell’impugnativa che l’articolo 38 della legge regionale 9/2013 “autorizzava la prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2013 soltanto per coloro i quali avessero un rapporto di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, in conformità a quanto prescritto dal legislatore statale nell’art. 1 comma 400 della L. 228/2012”. Questa “disposizione prevede che oggetto di proroga possano essere esclusivamente i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012 che superavano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi di cui all’articolo 5 comma 4 bis del decreto legislativo 368/01”.

Il legislatore regionale, secondo Aronica, “nell’inserire tra i vari significati possibili della norma statale anche i contratti di lavoro ‘assistiti’, termine questo non riconducibile ad una precisa categoria giuridica inequivoca, per taluni enti pubblici amplia, in misura peraltro non determinabile a priori, l’elenco dei soggetti destinatari della disposizione, beneficiari della proroga”.

La norma dunque “consentirebbe pertanto l’instaurarsi ope legis di nuovi rapporti di lavoro subordinato con soggetti che in passato hanno prestato servizio con la pubblica amministrazione, non tenendo in alcun conto sia le necessarie ordinarie procedure di selezione pubblica del personale anche per rapporti di breve durata prescritte dall’articolo 36 del decreto legislativo 165/01, sia le reali esigenze operative dei suddetti enti parco che, per ricorrere all’utilizzo di contratti di lavoro flessibile, dovrebbero dimostrare l’esistenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale”.

Per il commissario dello Stato “la norma in questione configura pertanto un ingiustificato privilegio in favore di determinati soggetti, di cui si consoliderebbe la condizione di precariato alimentando negli stessi l’aspettativa di una futura stabilizzazione” e, quindi, si pone, “in evidente contrasto con i precetti posti dagli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in tema di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e di selezione pubblica in condizione di eguaglianza per l’accesso ai pubblici uffici”.

Infine “la disposizione legislativa in questione, non quantificando l’ammontare della spesa derivante dalla stessa, né tanto meno indicando espressamente le risorse finanziarie con cui provvedere, si pone in evidente contrasto anche con l’articolo 81, 4° comma della Costituzione”.

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Si24 è un quotidiano online di cronaca, analisi, opinione e approfondimento, fondato nel 2013 e con sede a Palermo. Il direttore responsabile ed editore è Maria Pia Ferlazzo.

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