Il Tar di Palermo ha emesso ieri un’ordinanza (695/2013) nella quale ha accolto la domanda di sospensiva cautelare presentata dal Comitato regionale siciliano di Legambiente sulla vicenda del Muos di Niscemi, il sistema di comunicazione satellitare della Marina militare statunitense in costruzione nella contrada Ulmo. Lo annuncia lo studio legale Giuliano di Siracusa, incaricato, insieme agli avvocati di Legambiente, di rappresentare e difendere in giudizio l’associazione ambientalista. Nel ricorso contro l’assessorato regionale al Territorio ed altri, Legambiente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento n. 32513 del 24 luglio 2013, firmato dal dirigente generale del dipartimento dell’Ambiente, con il quale la Regione siciliana procedeva alla revoca dei precedenti provvedimenti di revoca della realizzazione del Muos (Mobile user objective system).
Il Tar ha ritenuto, spiegano i legali, che “la complessità delle questioni prospettate e soprattutto l’evidente connessione con altri ricorsi per i quali si è già avuta la fissazione della udienza di merito, consenta di ritenere che alle esigenze cautelari prospettate possa darsi adeguata tutela mediante la trattazione della controversia in tale data”. Secondo gli avvocati, il comma 10, dell’art. 55, del Codice sul processo amministrativo recita, infatti, che se il Tar “ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito”.
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In quest'articolo viene data un'interpretazione errata del provvedimento emesso dal Tar, in quanto l'opzione adottata dal Tribunale (art. 55, comma 10, c.p.a.) prevede espressamente che la tutela cautelare richiesta dal ricorrente possa essere adeguatamente tutelata con la fissazione del merito ad una data fissa, teoricamente relativamente vicina (data che non viene riferita nell'articolo, ma certamente è indicata nell'ordinanza). Pertanto, l'atto NON E' STATO AFFATTO SOSPESO, ben potendo l'amministrazione resistente (la Regione) avviarlo ad esecuzione senza con ciò violare alcuna norma e senza per questo disattendere l'ordine dei giudici. Altra cosa è se la Regione decida di non eseguire comunque l'atto impugnato fino alla decisione nel merito, ma si tratterebbe di un mero atteggiamento di prudenza, non essendone per nulla obbligata.