Se sei rimasto coinvolto in un incidente in Italia e hai subito dei danni, è importante sapere che ai sensi della Legge Italiana, grava in capo al danneggiante l’obbligo di rispettare i principi fondamentali previsti dagli artt. 2043 e 2054 c.c., secondo la regola generale che consiste nel riportare il danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato.
Pertanto, per procedere con la quantificazione del danno, appare importante sapere che il Codice civile italiano distingue tra danni patrimoniali e non patrimoniali, adesso procederemo con la loro analisi.
Il danno patrimoniale si ha quando un fatto doloso o colposo danneggia in modo diretto il patrimonio economico del danneggiato. Esistono due tipologie di danno patrimoniale, il danno emergente e il lucro cessante: “il danno emergente” si definisce come la perdita economica subita, cioè le conseguenze immediate e dirette economicamente valutabili. In questa sottocategoria rientrano anche le spese per i trattamenti medici e di assistenza, le spese per mezzi di trasporto, per viaggi resi necessari per le cure ed i controlli clinici, ecc.
Per danno emergente si intende, anche, la perdita o il deterioramento dei beni di proprietà. Il danno emergente richiede la prova e potrà essere risarcito solo in presenza di adeguata documentazione degli esborsi sostenuti; invece, Il “lucro cessante” rappresenta la diminuita capacità di produrre guadagni, ovvero i guadagni che il danneggiato non potrà percepire ed aggiungere al suo patrimonio. In sostanza, nella categoria del lucro cessante rientrano tutti i futuri guadagni che si erano previsti e che la persona danneggiata perderà a causa dell’evento.
La quantificazione del danno da lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, in mancanza non potrà essere risarcito.
Occorre pertanto che risultino elementi oggettivi che dimostrino un pregiudizio economico, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
Nel caso in cui, invece, sia impossibile provare il danno nel suo esatto ammontare, il giudice potrà procedere alla quantificazione in via equitativa, ai sensi dell’ art. 1226 c.c..
Invece, Il danno non patrimoniale si ha quando un fatto doloso o colposo ha prodotto un danno alla persona. Esistono due voci di danno non patrimoniale, il danno biologico e il danno morale.
Con riferimento al “ Danno biologico”, esso si ha quando una persona subisce una lesione nel fisico, nella psiche e nelle relazioni socio-ambientali. Il danno biologico, quindi, racchiude tutti i danni alla salute.
La più recente definizione del danno biologico è stata fornita dal legislatore nella formulazione degli artt. 138 e 139, del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in cui tale danno è stato indicato come la “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Il danno biologico si distingue in due voci: 1.”L’invalidità temporanea” (I.T.) consiste nel numero di giorni necessari per trovare una migliore condizione di salute, in cui i processi naturali di difesa dell’organismo e i trattamenti terapeutici tendono a far raggiungere l’originario stato psico-fisico del danneggiato. L’ I.T. è misurabile in giorni. Qualora il soggetto leso non possa compiere alcuna attività, l’inabilità temporanea sarà considerata totale (abbreviata I.T.T.), se invece la lesione incide in maniera limitata, si avrà una invalidità temporanea parziale (abbreviata I.T.P.), che viene misurata sempre in giorni, ma in una percentuale ridotta rispetto a quanto riconosciuto a titolo di invalidità temporanea totale; – 2. “L’invalidità permanente” ( I.P.) consiste nell’indicazione del grado di riduzione dell’integrità psico-fisica non suscettibile di miglioramento. L’ I.P. è misurabile in punti percentuale dall’ 1% al 100%.
La misurazione del danno biologico è affidata – a sensi dell’art. 61 del codice di procedura civile – ad un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) specializzato in medicina legale.
Per quanto concerne la quantificazione in termini economici del danno biologico, invece, essa è effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, attraverso l’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette “tabelle”.
Tra le tabelle più diffuse vi sono, senza dubbio, quelle cosiddette “milanesi” (elaborate dal Tribunale di Milano), applicate da circa un centinaio di sedi giudiziarie. Altre sedi, tuttavia, hanno preferito adottare tabelle proprie.
Le predette tabelle sono basate sul cosiddetto ‘‘punto variabile’’, consistente in un importo che varia in maniera progressiva con l’aumentare dell’invalidità permanente e decresce con l’accrescere dell’età del danneggiato.
Il “danno morale” consiste nelle sofferenze, nelle ansie, nel turbamento dello stato d’animo e nella lesione della dignità della persona.
Pertanto, la quantificazione monetaria del danno morale è effettuata in percentuale al danno biologico, ed in particolare al 20% del medesimo, anche in conformità al disposto di cui all’art. 139, del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), che prevede la possibilità di aumentare il quantum monetario del danno biologico in tale percentuale, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
In conclusione, le considerazioni appena fatte, con riferimento alla distinzione tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali, sono utili per procedere con la quantificazione dei danni, che potrebbero essere risarciti a seguito di un incidente.