Il messaggio del presidente Napolitano alle Camere ha riportato d’attualità il tema dell’amnistia. Il capo dello Stato ha detto chiaramente che al momento il nostro Paese non è in grado di garantire i diritti dei carcerati. Un modo per dire che le nostre prigioni sono sovraffollate, che il nostro sistema giudiziario è lento e farraginoso e che in Italia non si lavora sul recupero della persona. Obiettivo che dovrebbe stare alla base di una pena detentiva.
E in questo contesto dove si va a inserire l’amnistia? Ma soprattutto: perché proprio l’amnistia e non altri provvedimenti? Ad esempio l’indulto.
Proviamo un attimo a capire meglio. L’amnistia è un provvedimento generale di clemenza che viene concesso dal parlamento a seguito di una votazione a maggioranza qualificata e viene inteso come espressione della volontà popolare. Lì dove una volta era il sovrano a concederla, dall’alto della sua benevolenza, adesso è il popolo, con i suoi rappresentanti legalmente eletti, che decide se sia il caso di condonare o meno un crimine.
L’amnistia, da un punto di vista strettamente giuridico, prevede l’estinzione del reato e, in caso di condanna, anche di quest’ultima comprese le pene accessorie. In parole povere lo Stato rinuncia a perseguire alcuni reati che vengono stabiliti di volta in volta nel provvedimento. L’effetto sullo svuotamento delle carceri è evidente, dato che si tratta perlopiù di reati che prevedono pene detentive brevi, e che la gran parte dei detenuti si trova a scontare condanne di questo tipo. L’indulto, al contrario, estingue la pena ma non il reato.
Naturalmente non si tratta di un provvedimento che viene concesso con frequenza. In Italia l’ultima amnistia è stata concessa nel 1990 per reati con pena reclusiva fino a 4 anni, a patto che non fossero reati finanziari. E soprattutto una decisione di questo tipo potrebbe sollevare domande di carattere morale nel cittadino che potrebbe sentirsi vittima di un’ingiustizia, nel senso più generale del termine.
L’amnistia prevede che il delinquente “per vocazione”, cioè colui che si macchia di ripetute azioni illecite, non venga preso in considerazione. Infatti non si applica ai recidivi aggravati o reiterati, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
La fedina penale del detenuto che usufruisce di amnistia torna immacolata se colpevole dei reati previsti nel provvedimento. Lo stesso non si può dire qualora il detenuto abbia già scontato in passato delle pene per altri crimini.