Bernardo Provenzano si rivolge alla Corte dei diritti dell’uomo. I legali: “Trattamento carcerario inumano”

di Redazione

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Bernardo Provenzano si rivolge alla Corte dei diritti dell’uomo. I legali: “Trattamento carcerario inumano”

| giovedì 26 Settembre 2013 - 17:14

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PALERMO, 26 SETTEMBRE 2013 – I legali del boss Bernardo Provenzano, avvocati Rosalba Di Gregorio e Franco Marasà, hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo chiedendo la condanna del governo italiano per “il trattamento carcerario inumano” subito dal capomafia e per la prosecuzione del 41 bis cui è sottoposto nonostante gravissime condizioni di salute.

 

I legali, che motivano il ricorso tra l’altro sulla base della violazione ripetuta delle delle norme europee sul trattamento carcerario, chiedono anche “una equa riparazione, comprensiva dei danni patrimoniali e morali subiti”.

 

Nel ricorso, lungo 37 pagine, gli avvocati, che in passato proprio per le gravi condizioni del boss hanno chiesto sia la revoca del carcere duro che la sospensione dell’esecuzione della pena, ripercorrono la lunga serie di patologie da cui il capomafia è affetto.

 

“Una parkinsoniana rigido-acinetica di grado severo, -scrivono – numerose patologie interessanti l’apparato urinario, l’apparato tiroideo e l’apparato encefalico con sofferenze di tipo ischemico e manifestazioni tumorali, del tutto inconciliabili con la detenzione carceraria e con il regime speciale di cui all’art. 41bis”.

 

Inoltre, citano l’esito della perizia disposta dal gip di Palermo che esclude che “il paziente possa relazionarsi con il mondo esterno e comunicare in modo congruo e proficuo con gli interlocutori” e la sua capacità di partecipare coscientemente al processo. Gli avvocati contestano la violazione dell’art.3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che vieta i trattamenti inumani e degradanti.

 

“La protrazione dell’esecuzione della pena e, per di più, in regime di cui all’art.41 bis, in ragione dell’aggravarsi delle condizioni di salute del detenuto, contrasta – dicono – con il basilare senso dell’umanità, risulta lesiva del fondamentale diritto alla salute e impedisce il normale regime trattamentale, provocando una smaccata violazione dei diritti umani garantiti dalla Convenzione così come interpretata dalla giurisprudenza di codesta Corte”.

“Il mantenimento nei confronti del sig. Provenzano del regime sospensivo delle normali regole di trattamento penitenziario – aggiungono-nonostante l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, superano quella soglia minima di gravità, individuata dalla giurisprudenza della Corte, necessaria per costituire un trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 della Convenzione”.

“Inumanità – proseguono – della situazione alla quale si aggiunge, a sua volta, l’indifferente silenzio dello Stato che, al contrario, avrebbe dovuto prestare particolare e maggiore attenzione alla situazione detentiva e alle condizioni di salute estremamente gravi di Provenzano, concedendogli la revoca del regime di carcere duro, una volta aggravatesi le sue condizioni”.

“Non si comprende davvero, a riguardo, – concludono – quale pericolosità possa temersi in un soggetto, sebbene con un vissuto criminale intenso, ma ormai ridotto in fin di vita, non più in grado di riconoscere neppure i suoi familiari”.

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