ROMA, 24 SETTEMBRE 2013 – Fabio Mancuso – ex consigliere dell’assemblea regionale siciliana del Pdl ed ex sindaco di Adrano, arrestato in un’inchiesta per bancarotta nel dicembre 2011 e condannato per illecito finanziamento ai partiti per aver incamerato 667.700 euro – è stato condannato a 8 mesi di reclusione e 2.500 euro di multa. A confermare la pena patteggiata dal gip di Roma il 7 giugno 2012, la Corte di Cassazione.
Senza successo l’ex consigliere ha fatto ricorso alla Suprema Corte lamentandosi “del mancato proscioglimento con formula piena”, dal momento che, ha sostenuto davanti agli “ermellini”, “egli aveva ricevuto le somme di denaro non già come rappresentante politico ma come privato cittadino bisognoso di un prestito di denaro, tant’è che tali somme sono state impiegate per salvare un debito di gioco e non per essere destinate alle casse del partito”.
Ma questa tesi è stata respinta dalla terza sezione penale della Cassazione – sentenza 39439 – che ha rilevato come, alla luce degli accertamenti bancari eseguiti dalla Guardia di Finanza, è emerso che Mancuso “membro dell’assemblea regionale siciliana, aveva ricevuto dall’amministratore di fatto della Ascom Finance (giudicato separatamente) la somma di 667.700 euro a mezzo bonifici, in assenza di delibere societarie e iscrizioni a bilancio”. I supremi giudici notano inoltre che “la tesi della pattuizione della restituzione del denaro, sostenuta dall’imputato, era stata smentita dal correo”.
Conclude la Cassazione che la sentenza del gip di Roma “si sottrae certamente” alle obiezioni difensive di Mancuso “non emergendo da essa in modo positivo alcun elemento di segno contrario, ma anzi seri elementi di responsabilità, come peraltro ha rilevato lo stesso gip”. Così il ricorso di Mancuso è stato dichiarato inammissibile con condanna al versamento di 1.500 euro alla Cassa delle Ammende.
In questa vicenda rimase coinvolto anche un altro deputato pidiellino dell’Ars, Roberto Corona, anch’egli per aver ricevuto una cifra dello stesso importo dalla Ascom Finance.