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Gestire la crisi d’impresa. Il nuovo concordato preventivo

PALERMO, 12 MARZO 2013 – Il Decreto Sviluppo prevede rilevanti novità in materia di giustizia per le imprese. Con la nuova disciplina del concordato preventivo, l’ordinamento italiano fa un passo verso l’allineamento con gli ordinamenti di altri Stati e in particolare prevede una disciplina simile al Chapter 11 dell’ordinamento americano che ha permesso la ristrutturazione di molte imprese che, a seguito della crisi globale, si sono trovate in condizioni di dissesto finanziario.

Lo scopo è quello di favorire il risanamento dell’impresa piuttosto che la sua liquidazione.

 

Il legislatore ha ritenuto che fosse proprio questo lo strumento più idoneo per superare lo stato di possibile insolvenza delle imprese in questo periodo di crisi.

L’obiettivo è quello di “migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione della crisi d’impresa disciplinati dalla Legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l’emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell’imprenditore… Tutto ciò per incentivare l’impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino”.

Infatti, nella pratica, l’ostacolo principale è la tardiva manifestazione delle condizioni in cui versa l’impresa.

La novità più significativa è la possibilità di depositare il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con riserva di presentare in seguito il Piano, la Proposta e la Documentazione e con la possibilità di convertire la domanda in quella di omologazione di un Accordo di ristrutturazione dei debiti (Art. 182-bis, Legge Fallimentare).

In materia di concordato preventivo gli interventi di rilievo sono stati:

  • il radicale mutamento del sistema di espressione del voto dei creditori, con l’adozione della regola del «silenzio-assenso » (articolo 178 della legge fallimentare);
  • la possibilità di depositare il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo “con riserva” di presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
  • la disciplina degli atti che l’imprenditore può compiere dal deposito della domanda di concordato (anche “con riserva”) fino al decreto di ammissione (comma 6 aggiunto all’articolo 161 della legge fallimento);
  • la possibilità di procedere al pagamento di crediti concorsuali dei fornitori dopo la domanda di concordato in continuità aziendale anche “con riserva” (nuovo articolo 182-quinquies, comma 4, della legge fallimentare);
  • atti, pagamenti e garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato e fino al decreto di ammissione (secondo le diverse nuove previsioni del Dl) sono sottratti all’azione revocatoria (modifica dell’articolo 67, comma 3, lettera e), della legge fallimento);
  • la possibilità di ottenere l’autorizzazione del tribunale allo scioglimento o alla sospensione per non più di 60 giorni di contratti in corso di esecuzione alla data del ricorso, risarcendo l’altro contraente in prededuzione (nuovo articolo 169-bis della legge fallimento);
  • la previsione di disposizioni ad hoc per il concordato in continuità aziendale (nuovo articolo 186-bis della legge fallimento);
  • la possibilità di accedere a nuova finanza prededucibile (ovvero assistita da garanzie reali) dopo la domanda di concordato anche “con riserva” (nuovo articolo 182-quinquies primi tre commi della legge fallimento);
  • la previsione della possibilità di modificazione del voto dei creditori quando il commissario giudiziale rileva che, dopo la votazione, sono mutate le condizioni di fattibilità del piano concordatario (modifica dell’articolo 179 della legge fallimento);
  • l’estensione della verifica di convenienza del concordato da parte del tribunale anche al concordato senza classi, in caso di contestazione da parte di creditori rappresentanti almeno il 20% dei crediti ammessi (modifica all’articolo 180 della legge fallimentare);
  • la “sospensione” della disciplina inerente alla riduzione del capitale per perdite dal deposito della domanda di concordato (nuovo articolo 182-sexies della legge fallimentare).

Il Piano e la Documentazione, inoltre, devono essere accompagnati dalla “Relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano”.

Visto il boom di concordati preventivi, la normativa sembra aver centrato l’obiettivo, ma dal punto di vista dello sviluppo e della crescita, il fatto che molte imprese abbiano bisogno di ricorrere al concordato preventivo è motivo di preoccupazione per il futuro del nostro Paese?

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Si24 è un quotidiano online di cronaca, analisi, opinione e approfondimento, fondato nel 2013 e con sede a Palermo. Il direttore responsabile ed editore è Maria Pia Ferlazzo.

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