Sono 6 i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo la 26esima giornata di Serie A: 2 i giocatori espulsi, 4 i i giocatori incappati in ammonizione sotto diffida, tutti fermati per un turno di campionato.
Due le ammende comminate, rispettivamente a Inter e Roma: ben 20 mila per i nerazzurri (puniti per varie intemperanze dei propri tifosi); giallorossi puniti per un ritardo nell’inizio della gara.
Questo il comunicato della Lega Serie A in merito alle decisioni del giudice sportivo:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
KESSIE Franck Yannick (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
TOROSIDIS Vasileios (Bologna): per aver colpito, al 29° del secondo tempo, un avversario con un calcio durante un’azione di giuoco in maniera non violenta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BENASSI Marco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
HETEMAJ Perparim (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PELLEGRINI Lorenzo (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SAPONARA Riccardo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
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SOCIETÀ
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, ripetutamente durante lo svolgimento della gara, intonato cori insultanti nei confronti del Direttore di gara; nonché per aver lanciato, al 39° del secondo tempo, sul terreno di giuoco, tre bottigliette d’acqua semi piene non lontano dall’Arbitro addizionale, senza colpirlo; nonché ancora per avere, al termine della gara, all’atto del rientro negli spogliatoi dell’Arbitro, lanciato nel recinto di giuoco accendini, contenitori in plastica e aver tentato di colpire con sputi il Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della di circa tre minuti.