Grazie al voto di fiducia della Camera sulle unioni civili, per la prima volta in Italia vengono riconosciuti diritti e doveri sia ai i partner delle coppie omosessuali, che a quelli delle cosiddette ” coppie di fatto” eterosessuali.
Di seguito le principali novità previste dalla legge:
COPPIE OMOSESSUALI: l‘unione civile tra due persone dello stesso sesso si costituisce di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile. Dalla suddetta unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale, materiale e alla coabitazione; discorso differente per quanto riguarda l’obbligo di fedeltà, assente nel piano di legge.
-COGNOME: i partner delle coppie omosessuali potranno inoltre decidere di assumere un cognome comune, anteponendo o posticipando il vero cognome della persona in questione. L’unione civile prevede la comunione dei beni, a meno che le parti in questione decidano diversamente.
-ADOZIONE: eliminata dal testo invece la stepchild adoption: nessuno dei due partner di una coppia omosessuale potrà adottare un bambino.
-SUCCESSIONE: valgono le norme attualmente in vigore per il matrimonio: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
-SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE: si applicano le norme della legge sul divorzi, ma non sara’ obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.
CONVIVENZE DI FATTO: riguardano le unioni tra due persone maggiorenni , stabilite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, da matrimonio o da un’unione civile.
– ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i partner di una coppia di fatto hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale
– ABITAZIONE: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto e’ proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza.
-REGIME PATRIMONIALE: i conviventi possono sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, anche in comunione dei beni.
– ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto di ricevere gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.