Niente assegno di mantenimento se uno degli ex coniugi si rifà una famiglia.
È la sentenza della Corte di Cassazione che con “famiglia” intende non solo il matrimonio ma anche la convivenza. “Il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto”.
Con una sentenza del 2011, la Cassazione aveva già stabilito il principio che il subentrare di una famiglia di fatto faceva cadere la necessità economica del mantenimento da parte dell’ex coniuge. In quel caso si stabiliva però che siccome una famiglia di fatto è temporanea per definizione, allora anche la sospensione dell’assegno di mantenimento sarebbe stata temporanea e non definitiva, tantomeno automatica.
Con la sentenza 6855 del 3 aprile 2015, la Prima sezione civile della Cassazione va oltre e riconosce molta più forza di un tempo alla famiglia di fatto, che – scrivono – non consiste “soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia” portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli”.
Come riporta la Stampa, la sentenza della Cassazione non interessa soltanto chi deve pagare l’assegno di mantenimento, ma va a fortificare i diritti e i doveri delle unioni di fatto. Tanto che gli enti pensionistici si stanno adeguando. Gli effetti della sentenza potrebbero infatti ricadere sul sistema previdenziale. Al vaglio ci sarebbe, infatti, una riforma delle regole sulle pensioni di reversibilità.