I prefetti non possono richiedere l’annullamento delle trascrizioni delle nozze gay celebrate all’estero: lo ha stabilito il Tar del Lazio, accogliendo il riscorso di alcune coppie contro l’annullamento della trascrizione della loro unione nel registro delle Unioni Civili del Comune di Roma disposto dal prefetto. I giudici amministrativi affermano che l’annullamento può arrivare solo dal tribunale civile.
La sentenza fa riferimento al decreto del Prefetto di Roma dello scorso 31 ottobre, con cui Giuseppe Pecoraro aveva annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile presso il Comune di Roma dei matrimoni contratti da persone dello stesso sesso e celebrati all’estero, e alla circolare del Ministro dell’Interno dello scorso 7 ottobre.
L’attuale disciplina nazionale non consente la celebrazione di matrimoni tra persone dello stesso sesso e di conseguenza non sono trascrivibili nei registri dello stato civile: l’annullamento delle trascrizioni nei registri dello stato civile dei matrimoni contratti all’estero può però essere disposto solo dall’Autorità giudiziaria ordinaria e non, come avvenuto negli scorsi mesi, dalle disposizioni di ministro e prefetto.