Il ddl sulle riforme costituzionali dovrebbe approdare in aula alle 16,30 e porterà davvero parecchie novità. La Commissione Affari Costituzionali ieri si era affrettata a chiudere i lavori senza riuscirci: il voto finale sul decreto Boschi è slittato alla mattina di giovedì, prima del voto in Aula. I lavori sono ripartiti alle 9,30 e arrivano subito le perplessità di Roberto Calderoli: “Dubito che arriveremo in aula oggi pomeriggio”.
Il timing comunque è quello deciso dal presidente del Senato Pietro Grasso, fino a nuova comunicazione: la riforme sulla quale Renzi punta tutto verrà votata a Palazzo Madama nel pomeriggio. Ma come sarà il nuovo Senato?
Nella nuova Camera alta i senatori saranno 100: 95 rappresenteranno le istituzioni territoriali e cinque saranno nominati dal capo dello Stato. La durata del loro mandato coinciderà con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. Ma questo nuovo Senato sarà non elettivo: ogni consigliere regionale potrà votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali e da un sindaco, collegati ad altri candidati supplenti. Per la lista che ha ottenuto più voti, può essere esercitata l’opzione di eleggere il sindaco o, in alternativa, un consigliere regionale, prevede il testo che modifica l’articolo 57 della Costituzione.
Il testo dell’emendamento presentato dai relatori e da Anna Finocchiaro recita: “Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal presidente della Repubblica. I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale sulla base dei criteri stabiliti con legge costituzionale, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due”.
“La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale”.
Si stabilisce dunque che “per l’elezione del Senato della Repubblica, nei consigli regionali ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi assegnati e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi”.
“Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere regionale, nell’ambito dei seggi spettanti, secondo le modalità stabilite dalla legge. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale prima che sia sciolto il consiglio del quale è componente, è proclamato eletto il relativo candidato supplente. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di sindaco prima del termine previsto dalla legge, è proclamato eletto il relativo candidato supplente. Le medesime disposizioni si applicano per i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano”.
“I senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all’ultimo censimento”, si legge ancora. “Quando, in base all’ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all’ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione”.
“In sede di prima applicazione e fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, i consigli regionali e i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono convocati in collegio elettorale dal proprio presidente per l’elezione del senatori entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, è stabilita la data della prima riunione del Senato della Repubblica non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati”.