Elezioni Europee, ecco come si vota /La SCHEDA

di Maria Teresa Camarda

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Elezioni Europee, ecco come si vota /La SCHEDA

| giovedì 17 Aprile 2014 - 18:27

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo sono alle porte. Ecco come si vota e qual è il meccanismo con cui l’Italia elegge i propri rappresentanti a Bruxelles. Possono votare tutti i cittadini aventi diritto al voto di tutti gli stati membri dell’Unione Europea. Questa del 2014 sarà l’ottava elezione dell’Unione europea per eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo, dalle prime elezioni che si sono tenute nel 1979.

Si vota nella sola giornata di domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Ogni elettore avrà a disposizione una scheda di colore diverso a seconda della circoscrizione di appartenenza. Le circoscrizioni sono cinque: Nord Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia); Nord Est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna); Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); Isole (Sicilia, Sardegna).

Si vota disegnando una croce sul partito che si vuole sostenere e, se si desidera, si possono indicare fino a tre preferenze. I nomi dei tre candidati scelti si possono scrivere all’interno delle apposite righe, posizionate al fianco del rettangolo contenente il contrassegno della lista votata. Bisogna scrivere nome e cognome, oppure soltanto il cognome del candidato o dei candidati scelti.

Ogni paese elegge un numero di eurodeputati in proporzione alla propria dimensione e popolazione. All’Italia spettano 72 eurodeputati, così suddivisi: 19 per il Nord Ovest, 13 per il Nord Est, 14 per il Centro, 18 per il Sud e 8 per le Isole.

Il sistema per l’assegnazione dei 73 seggi spettanti all’Italia è proporzionale con una soglia di sbarramento al 4% su base nazionale. Si procede, in primo luogo, al riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse, dividendo il totale nazionale dei voti validi, cioè la somma dei voti ottenuti dalle medesime liste nelle cinque circoscrizioni, per 73. Il quoziente così ottenuto (quoziente elettorale nazionale), di cui si tralascia l’eventuale parte frazionaria, indica, in sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio. Per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista si divide la somma dei voti ottenuti da ogni lista, cioè la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il quoziente elettorale nazionale. Si assegnano così i seggi a quoziente intero.

I seggi che restano da distribuire sono attribuiti con i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni.

A tal fine, si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il totale dei seggi ad essa già attribuiti, determinando in tal modo il quoziente elettorale di lista. Quindi, si dividono i voti ottenuti da ogni lista nella singola circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale) per il quoziente elettorale di lista. In tal modo si assegnano i seggi a quoziente intero. I seggi che eventualmente, rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle circoscrizioni per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, nel caso di parità di questi ultimi, si prende in considerazione la circoscrizione con il più alto numero di voti; si ricorre al sorteggio nell’ipotesi di ulteriore parità. Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Ci sono incompatibilità di due tipi: quelle “europee” (funzioni a livello comunitario) e quelle “nazionali”.

Europee:

  • membro della Commissione europea;
  • giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado;
  • membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
  • membro della Corte dei conti europea;
  • Mediatore europeo;
  • membro del Comitato economico e sociale europeo;
  • membro del Comitato delle regioni; membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati UE;
  • membro del consiglio d’amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea degli investimenti;
  • funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

Nazionali:

  • l’ufficio di deputato e di senatore;
  • componente del governo di uno Stato membro;
  • l’incarico di presidente di regione; assessore regionale;
  • le cariche di consigliere regionale;
  • presidente di provincia;
  • sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
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