Da domani scatta l’obbligo di presentare i certificati antipedofilia per i lavoratori che hanno a che fare con i minori, e il ministero della Giustizia è intervenuto per precisare modalità, tempi e chi sono in realtà i soggetti destinatari del provvedimento. La disposizione arriva a seguito di una direttiva europea per la “lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.
Erano già partite infatti le prime polemiche riguardo i tempi ristretti per l’adeguamento alle nuove norme e il costo della certificazione da richiedere, soprattutto da parte dei presidi e dei dirigenti scolastici. Ma a saltare sulla sedia erano stati anche allarme i responsabili di molte organizzazioni del terzo settore.
Il provvedimento in buona sostanza obbliga il datore di lavoro che intenda “impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” a richiedere il certificato penale prima di redigere un eventuale contratto di lavoro per accertarsi che il soggetto da impiegare non sia stato già condannato per reati contro i minori.
Il ministero della Giustizia chiarisce che non sono tenuti all’accertamento previsto dal decreto legislativo i volontari che operano a titolo gratuito presso parrocchie, onlus o associazioni sportive, che non sono titolari di un vero e proprio contratto di lavoro.
“L’obbligo di tale adempimento – chiariscono da via Arenula – sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un obbligo. Non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro”. Quindi se ne deduce che catechisti, volontari che operano presso associazioni, organizzazioni scout e società sportive non sono soggetti alle nuove misure previste dal decreto del 4 marzo.
Altro chiarimento riguarda la non retroattività della disposizione: l’obbligo del certificato riguarda solo i nuovi assunti e non il personale già dipendente. L’obbligo per i datori di lavoro di richiedere un certificato anti-pedofilia non si applica a colf e baby-sitter, né al mondo del volontariato, ma soprattutto vale solo per i dipendenti che verranno assunti da lunedì 7 aprile, giorno di entrata in vigore della norma, in poi. Lo chiariscono fonti del ministero della Giustizia, dopo le polemiche di questi giorni. La norma, dunque, non è retroattiva, e non si applica per rapporti privatistici come quelli con colf e baby-sitter, per le quali, si spiega da via Arenula, si stipula un rapporto fiduciario con criteri che sono a discrezione del datore di lavoro.
Quanto ai dubbi su un presunto “rischio caos” dal ministero viene chiarito che ci sarà un “congruo periodo di assestamento”. Intanto i moduli sono già scaricabili dal sito del ministero, ed è stata già affrontata la questione della privacy: nel certificato che il dipendente dovrà presentare non comparirà l’intera fedina penale, ma solo eventuali trascorsi di pedofilia.
Niente panico per le scuole a proposito del “certificato antipedofilia”. “Il certificato in questione – sottolinea l’Anp (associazione nazionale presidi in una nota pubblicata sul suo sito – è prodotto obbligatoriamente da tutti i pubblici dipendenti (fra cui anche i docenti) all’atto della assunzione e non deve essere ulteriormente ripresentato fino a quando non si verifichino variazioni suscettibili di incidere sullo status”. “Le scuole non devono fare proprio nulla, se non essere particolarmente attente per quanto riguarda la documentazione dei supplenti annuali e temporanei, per i quali l’obbligo di produrre i documenti di rito si rinnova – prosegue la nota – con il primo rapporto di impiego stipulato dopo l’aggiornamento periodico delle graduatorie in base alle quali sono nominati”. Per quanto riguarda, invece, il personale non scolastico, impiegato a vario titolo per progetti promossi dalle scuole a vantaggio degli alunni, il relativo certificato generale del casellario giudiziario potrà essere richiesto – spiega l’Anp – alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento, Ufficio locale del Casellario giudiziale anche via internet utilizzando software specifici.