La nuova legge sull’abolizione delle Province, targata Graziano Delrio, stabilisce riforme in materia di enti locali, prevedendo l’istituzione delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle Province e una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni.
Ecco cosa prevede nel dettaglio.
CITTÀ METROPOLITANE – Con la nuova legge vengono individuate 9 città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. È previsto un procedimento ordinario per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana.
NASCONO SINDACI METROPOLITANI – Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. L’incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana è svolto a titolo gratuito. Il sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo.
IL NUOVO CONSIGLIO – Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 24 a 14). È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Lo statuto può comunque prevedere l’elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del comune capoluogo in più comuni o, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, in zone dotate di autonomia amministrativa. Il consiglio è l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi. Il provvedimento definisce altresì i contenuti dello statuto, che disciplina, tra l’altro, i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune.
LE FUNZIONI – Alle città metropolitane sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province nonchè le seguenti funzioni fondamentali proprie: a) piano strategico del territorio metropolitano; b) pianificazione territoriale generale; c) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle città metropolitane dallo Stato o dalle regioni.
COME SARANNO ISTITUITE LE CITTÀ METROPOLITANE – Per la prima istituzione delle città metropolitane è delineato un procedimento articolato. Queste sono istituite con l’entrata in vigore della legge nel territorio della ononima provincia. Fa eccezione Reggio Calabria, per la quale sarà necessaria una diversa tempistica per tenere conto della attuale situazione di scioglimento del comune. Per la predisposizione dello statuto della città metropolitana, il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria, da lui presieduta, con il compito di redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto. In via derogatoria rispetto alle disposizioni della legge di stabilità per il 2014, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione.
ELEZIONI ENTRO OTTOBRE – Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Il primo gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni.
NELLE PROVINCE TUTTI SENZA INDENNITÀ – La disciplina delle province, definite enti di area vasta, è espressamente qualificata come transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione. Gli organi della provincia: il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci. Anche in questo caso, tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.
CAMBIA ELEZIONE PRESIDENTE PROVINCIA – Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici. È eletto, in via indiretta, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni . Il Senato ha introdotto la decadenza automatica in caso di cessazione dalla carica di sindaco). L’elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Ogni elettore vota per un solo candidato ed il voto è ponderato. È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione.
IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE – Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 16 a 10). Svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio. Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Anche per tali cariche, il Senato ha introdotto la decadenza da consigliere provinciale in caso di cessazione dalla carica comunale. Il voto anche in questo caso è ponderato. È prevista la presentazione di liste, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. La lista è composta da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nè inferiore alla metà. Il voto non è però attribuito alle liste, ma solo ai singoli candidati. Viene dunque stilata un’unica graduatoria e sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, secondo la ponderazione.
NASCE L’ASSEMBLEA DEI SINDACI – L’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni della provincia. È competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.
LE FUNZIONI DELLE PROVINCE – Il provvedimento individua le funzioni fondamentali delle province: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonchè tutela (come introdotto dal Senato) e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonchè costruzione e gestione delle strade provinciali c) programmazione provinciale della rete scolastica d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell’edilizia scolastica (come previsto dal Senato); f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. Viene inoltre delineato un complesso procedimento per il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle province, cui lo Stato e le regioni provvedono sulla base dei seguenti principi: individuazione per ogni funzione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione. Norme specifiche riguardano le province montane, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia.
I TEMPI – In sede di prima applicazione, l’elezione del nuovo Consiglio provinciale avverrà entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Nella prima fase, il nuovo Consiglio ha il compito di preparare le modifiche statutarie previste dalla riforma, che dovranno essere approvate dall’Assemblea dei sindaci entro il successivo 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede alla elezione del Presidente della Provincia secondo le nuove regole; fino all’insediamento di quest’ultimo e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2014, restano in carica il Presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero – qualora si tratti di provincia commissariata – il commissario, nonchè la giunta provinciale ai fini dell’ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti; entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verifichino dal 2015 in poi, come già previsto dal testo approvato dalla Camera in prima lettura. L’assemblea dei sindaci ha sei mesi di tempo a decorrere dall’insediamento del consiglio provinciale per approvare le modifiche statutarie necessarie. In sede di prima costituzione degli organi, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.
UNIONI E FUSIONI DEI COMUNI – La disciplina delle unioni di comuni viene semplificata con l’abolizione dell’unione di comuni per l’esercizio facoltativo di tutte le funzioni e servizi comunali. Restano ferme le altre due tipologie di unione, quella per l’esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni e quello per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. Per quest’ultima viene confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno 10.000 abitanti, ma viene abbassato per i soli comuni montani a 3.000, e viene spostato il termine per l’adeguamento dei comuni all’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dal 1* gennaio al 31 dicembre 2014. È prevista la gratuità delle cariche negli organi delle unioni di comuni ed è estesa l’applicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità relative ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al primo mandato degli amministratori del comune nato dalla fusione o delle unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.